Estromissione del MEF e cessata materia del contendere sulla pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 80 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comitato di verifica per le cause di servizio operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è organo medico-legale che rende pareri tecnici privi di immediata lesività nei confronti del soggetto richiedente. Ne consegue che, ove il Ministero sia evocato in giudizio non quale contraddittore sostanziale del rapporto previdenziale, ma unicamente quale amministrazione di appartenenza di tale organo, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio. La definizione in via amministrativa della domanda di pensione privilegiata ordinaria, sopravvenuta nel corso del processo per effetto dell’adozione del parere del Comitato e del provvedimento di conferimento del trattamento da parte dell’ente previdenziale, determina la cessazione della materia del contendere. Le spese sono compensate quando la definizione sopravvenga per attività delle amministrazioni resistenti.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’Arma dei Carabinieri, ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 per due infermità contratte a causa del servizio: una gastroduodenite, ascritta alla VII categoria della Tabella A della legge n. 313/1968, e una protrusione discale, ascritta alla Tabella B.

Dopo la domanda amministrativa del 2017, le diffide del 2022 e del 2023 e una richiesta di accesso agli atti, il procedimento non si era concluso. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione di settima categoria e la condanna delle amministrazioni al pagamento del trattamento, con interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio l’INPS ha riconosciuto l’ascrivibilità a Tabella B per la seconda patologia e il Comitato ha emesso il proprio parere sulla prima.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Collegio osserva che il Comitato di verifica per le cause di servizio è un organo medico-legale che rende pareri tecnici privi di immediata lesività verso il richiedente. Il Ministero, del resto, è stato evocato non come contraddittore sostanziale del rapporto previdenziale, ma solo quale amministrazione di appartenenza del plesso che ha reso i provvedimenti impugnati.

L’eccezione è accolta sul rilievo di un indirizzo consolidato della stessa magistratura contabile, richiamato con Corte dei conti, Sez. I App., n. 566/2014 e con le pronunce delle Sezioni Veneto, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Il Ministero è pertanto estromesso dal giudizio.

Nel merito, il Giudice prende atto delle richieste delle parti. Il Comitato ha emesso il parere in data 05.09.2023, escludendo la dipendenza da causa di servizio della gastroduodenite, e l’ente previdenziale ha adottato il provvedimento di conferimento della pensione per l’altra patologia, corrispondendo la relativa una tantum. Il ricorrente, all’udienza del 14.03.2024, si è associato alla richiesta di cessazione della materia del contendere e ha chiesto un differimento per verificare il pagamento.

All’udienza del 16.05.2024 il difensore ha dichiarato di avere preso atto dell’avvenuto pagamento e ha insistito per la declaratoria. La Corte dichiara quindi cessata la materia del contendere nei confronti dell’INPS e compensa le spese.

Da ultimo, il Giudice rileva che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 d. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possono essere pubblicati, neppure mediante inserimento della sentenza nelle banche dati della Corte dei conti o diffusione via web. Il divieto opera indipendentemente da un’apposita istanza dell’interessato, come già previsto dal comma 8 dell’art. 22 d. Lgs. n. 196/2003. Le generalità del ricorrente devono pertanto essere oscurate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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