Responsabilità contabile dell’avvocato interno e prova della tempestiva conoscenza del mandato (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 54 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contabile per omessa impugnazione di una sentenza sfavorevole all’ente pubblico, incombe sulla Procura contabile l’onere di provare, quale fatto costitutivo della condotta omissiva contestata all’avvocato interno, la tempestiva conoscenza del mandato ad appellare. Il silenzio serbato dall’incolpato costituisce un contegno di per sé neutro, dal quale non possono trarsi argomenti di prova contro la parte che lo ha mantenuto: il ragionamento presuntivo che ne ricavi la prova del fatto ignoto viola i canoni di riparto dell’onere probatorio degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e contrasta con il diritto al silenzio, espressione dei diritti di equo processo e di difesa tutelati dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. Il giudice, quando ricorre alle presunzioni semplici, deve apprezzare l’efficacia sintomatica dei fatti noti non solo analiticamente ma nella loro convergenza globale, senza obliterare le letture alternative degli stessi.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana evocava in giudizio l’avvocato interno di un’Università, per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 89.647,64, oltre accessori. La fattispecie di danno traeva origine da una notitia damni del 20.9.2021 e consisteva nell’esborso sostenuto dall’Ateneo in esecuzione di una sentenza di condanna pronunziata dal Tribunale in materia di lavoro, avverso la quale l’odierna appellante, quale avvocato “affidatario”, non avrebbe tempestivamente interposto appello.
La Sezione di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, addebitando all’avvocato solo il 50% del danno contestato, pari a euro 44.823,82, oltre accessori, e ritenendo la restante quota ascrivibile alla condotta omissiva dell’avvocato coordinatore, co-difensore a firma disgiunta, rimasto estraneo al giudizio. Avverso tale pronuncia proponeva appello principale l’avvocato condannato e appello incidentale la Procura regionale, che insisteva per l’integrale affermazione della responsabilità o, in subordine, per una riduzione della quota ascritta al coordinatore in misura non superiore al 20%.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello, riuniti gli appelli ai sensi dell’art. 184, comma 1, cgc, ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta dalla Procura nel giudizio di appello principale, con cui si contestava all’avvocato la qualità di difensore dell’ente nel primo grado, comunque a conoscenza del dies a quo per impugnare. L’eccezione è stata respinta: la sentenza di primo grado aveva implicitamente rigettato tale rilievo, e la difesa, non avendo tempestivamente impugnato il profilo di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 190, comma 2, cgc, vi ha prestato acquiescenza ex art. 195 cgc.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato l’appello principale, incentrando la decisione sul riparto dell’onere della prova. La condotta contestata consiste nella mancata tempestiva predisposizione dell’atto di appello. L’avvocato aveva allegato, sin dalle deduzioni difensive, di avere avuto conoscenza del mandato in modo informale, tramite consegna brevi manu al rientro dalle ferie, a termine ormai scaduto. A fronte di tali specifiche allegazioni, incombeva sulla Procura l’onere di provare in positivo che l’incolpata avesse avuto conoscenza dell’incarico prima della scadenza dell’1.9.2017.
Tale prova non è stata fornita. In sede istruttoria la Procura aveva ordinato al Direttore generale dell’Ateneo di trasmettere il complessivo scambio epistolare relativo alla fattispecie, ma non è mai pervenuta alcuna prova di una formale comunicazione del rilascio del mandato in favore dell’avvocato. La Corte rileva che la disfunzione si è verificata in un contesto organizzativo in cui neppure il sistema informativo in uso garantiva la tracciabilità dei flussi documentali. Ne deriva una violazione dei basilari canoni di riparto dell’onere probatorio sanciti dall’art. 2697 cod. civ., avendo la Procura, di fatto, onerato l’incolpata di provare un fatto negativo.
Il deficitario assolvimento dell’onere probatorio è già di per sé dirimente, ma il Collegio aggiunge considerazioni ad abundantiam sul ragionamento indiziario del primo giudice. Questi aveva desunto da un preteso silenzio colpevole dell’avvocato la prova della conoscenza anticipata del mandato, reputando poco plausibile la giustificazione fornita. La Sezione d’Appello osserva che, in presenza di un mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte di chi vi era tenuto, non possono desumersi argomenti di prova dal silenzio, che costituisce un contegno di per sé neutro. Diversamente opinando, il ragionamento induttivo finirebbe per porsi in contrasto con i fondamenti assiologici del diritto comunitario, dove, a fronte di un preciso onere probatorio a carico della controparte, il diritto al silenzio è espressione dei diritti di equo processo e di difesa, di presunzione d’innocenza e di libera determinazione dell’accusato.
Il primo giudice ha inoltre trascurato l’interpretazione alternativa del silenzio, secondo cui esso sarebbe stato indotto dalla situazione di subordinazione psicologica creata dal coordinatore all’interno dell’Avvocatura, nonché dalla paura di ritorsioni. Il ricorso al ragionamento presuntivo ex art. 2729 cod. civ. ha dunque ignorato una serie di circostanze che, con almeno pari grado di probabilità, confermavano la riconducibilità del silenzio a uno stato di apprensione. Richiamando la giurisprudenza contabile e civile, la Corte ribadisce che il giudice, quando ricorre alle presunzioni, deve apprezzare l’efficacia sintomatica dei fatti noti anche nella loro convergenza globale. Infine, la Sezione esclude che il regolamento interno dell’Ateneo fondasse un obbligo di autonoma attivazione o di informazione dell’avvocato affidatario nei confronti del vertice, essendo l’interlocuzione con la governance prerogativa dell’avvocato coordinatore.
Nota della Redazione
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