Conflitto di interessi potenziale non basta: serve prova del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 1 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mera adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo, per quanto viziato da un potenziale conflitto di interessi, non integra di per sé condotta antidoverosa fonte di danno erariale. La responsabilità amministrativa contabile esige la prova concreta del pregiudizio economico subito dall’ente, non essendo sufficiente la rilevazione astratta della violazione. Il danno da omessa acquisizione di entrate non è imputabile al dipendente quando sia stata la successiva azione di autotutela dell’ente a precludere la stipula del contratto e i conseguenti introiti. Il danno da disservizio e quello da interruzione del nesso sinallagmatico possono essere riconosciuti solo se la Procura alleghi e provi esborsi o costi effettivi, non potendosi ricorrere a una valutazione equitativa priva di riscontro. Il dolo non si presume dalla mera titolarità delle funzioni o dal tenore di una nota interna priva di espressi oneri a carico del dipendente.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio la responsabile del settore amministrativo di un comune, cessata dal servizio per collocamento a riposo, contestandole un danno erariale di importo superiore a diciassettemila euro. La condotta contestata consisteva nell’aver adottato, in asserita situazione di conflitto di interessi quale figlia di una delle cedenti, la determinazione di concessione di un’area cimiteriale di modesta superficie in favore di un terzo acquirente, senza previa procedura comparativa.
La Procura aveva articolato il pregiudizio in tre voci: mancata acquisizione di entrate, interruzione del nesso sinallagmatico con la retribuzione corrisposta e danno da disservizio. La convenuta si è costituita contestando ogni profilo, eccependo l’inammissibilità della citazione per mancata audizione personale, la anti-doverosità della condotta, l’insussistenza del conflitto e del danno e, in subordine, la sola colpa lieve. Il comune ha spiegato intervento adesivo. La determina era stata annullata in autotutela dal sindaco, e il relativo contratto di concessione non era mai stato stipulato.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha respinto l’eccezione preliminare, rilevando che la convenuta, dopo aver chiesto l’audizione, vi aveva formalmente rinunciato con dichiarazione via PEC ritualmente sottoscritta; la citazione è pertanto ammissibile. Nel merito, la Corte ha distinto la percezione di un corrispettivo per la rinuncia alla concessione dalla successiva e autonoma adozione dell’atto di concessione.
Quanto alla condotta, i giudici hanno escluso che la mera percezione di un corrispettivo per rinunciare alla concessione integri anti-doverosità, poiché la rinuncia non sarebbe bastata a far ottenere il sepolcro ad altri, essendo necessaria l’autorizzazione del comune concessionario. Le Sezioni giurisdizionali richiamano Cons. St. sent. 5333/2021 sul rapporto concessorio. Gli eredi avevano peraltro già liberato la cappella a proprie spese, retrocedendola al comune, che non l’aveva ancora riassegnata: inerzia questa sì foriera di mancati introiti, ma non imputabile alla convenuta.
Sul conflitto di interessi, la Corte ne ha rilevato la mancata piena dimostrazione. La stessa Procura era risultata contraddittoria: da un lato affermava che la concessione era scaduta e che gli eredi erano privi di diritti; dall’altro sosteneva che la rinuncia seguita dalla nuova concessione era stata talmente rilevante da cagionare danno. Il collegio ha ritenuto decisivo che la convenuta e i suoi congiunti si fossero spogliati di ogni diritto prima della concessione al terzo, escludendo così ogni conflitto, anche solo potenziale. Irrilevante, in tal senso, la parentela con un soggetto non riconducibile alla nozione di prossimi congiunti.
Quanto alla pretesa omessa comparazione pubblica, la Corte ha osservato che il mancato guadagno è rimasto indimostrato. Il canone sarebbe stato corrisposto dal cessionario nella medesima misura, e anzi la concessione avrebbe consentito il restauro a spese del privato. La lamentata pretermissione di cittadini residenti non trovava tutela in quella sede, semmai dinanzi al giudice amministrativo, e nessuno aveva impugnato la determina entro i sessanta giorni: è ragionevole ritenere che la procedura comparativa sarebbe andata deserta.
Il danno da omessa acquisizione di entrate è stato escluso perché cagionato dalla successiva autotutela del comune, che aveva annullato la determina e precluso la stipula. Neppure le altre voci hanno trovato prova: il danno da disservizio e quello da interruzione del nesso sinallagmatico richiedevano la dimostrazione di esborsi o costi effettivi, non essendo ammissibile una valutazione equitativa priva di riscontro. Il dolo non poteva presumersi dalla circostanza che la convenuta avesse dapprima osteggiato la cessione della cappella. La domanda è stata pertanto rigettata, con integrale compensazione delle spese per la novità e complessità della questione.
Nota della Redazione
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