Efficacia del giudicato penale assolutorio nel giudizio di responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 52 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze penali irrevocabili di assoluzione, pronunciate a seguito di dibattimento per insussistenza del fatto, hanno efficacia di giudicato nel giudizio contabile di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., ove sussista identità soggettiva e oggettiva tra il fatto contestato dal pubblico ministero contabile e quello oggetto del giudizio penale. L’efficacia non opera in modo automatico: va verificato caso per caso l’effettivo accertamento contenuto nella sentenza assolutoria, desunto dal dispositivo e dalla motivazione, raffrontato con la contestazione erariale. La formula “perché il fatto non sussiste” può esprimere non solo l’insussistenza del fatto materiale, ma anche la mancanza di un elemento costitutivo del reato. Restano utilizzabili nel processo contabile, anche in assenza di efficacia di giudicato, le prove raccolte in altri giudizi tra le stesse parti, comprese le consulenze tecniche d’ufficio.

Il Fatto

La Regione Siciliana erogava un contributo pubblico gravante sul Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 per la realizzazione di una stradella interpoderale nel territorio di Calascibetta. Il finanziamento copriva l’80% della spesa, mentre il residuo 20% doveva essere sostenuto dall’associazione beneficiaria e dai suoi soci.

All’esito di una segnalazione della Guardia di Finanza, la Procura regionale contabile citava in giudizio l’associazione, il suo legale rappresentante, i soci, i progettisti e direttori dei lavori, l’esecutrice delle opere e un dirigente regionale, chiedendo la condanna solidale al pagamento di euro 1.036.648,80, pari all’intero contributo, per indebita percezione e mancato apporto di capitale privato. La Sezione territoriale, con sentenza n. 286 del 2022, accoglieva in parte la domanda e condannava i convenuti. Avverso tale pronuncia proponevano appello principale e incidentali numerosi destinatari della condanna.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, rigettandola. I privati che ricevono un contributo pubblico e lo impiegano per finalità diverse da quelle previste si inseriscono nel procedimento amministrativo e instaurano un rapporto di servizio con l’ente erogatore, con conseguente giurisdizione contabile. La stessa conclusione vale per il legale rappresentante della società esecutrice, prospettato come amministratore di fatto dell’associazione.

Nel merito, la Corte incentra la decisione sugli effetti delle sentenze penali assolutorie, passate in giudicato, emesse dal Tribunale di Enna e dalla Corte d’appello di Caltanissetta. L’art. 652 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 97/2001, attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza assolutoria dibattimentale nel giudizio civile o amministrativo, anche se promosso nell’interesse del danneggiato: formula che ricomprende il giudizio di responsabilità erariale.

La Corte precisa però che tale efficacia non autorizza automatismi. Occorre accertare l’identità soggettiva e oggettiva tra il fatto contestato dal pubblico ministero contabile e quello esaminato dal giudice penale, confrontando dispositivo e motivazione. Nel caso concreto, i fatti posti a base della citazione coincidono con quelli per cui i direttori dei lavori e il legale rappresentante della società esecutrice erano stati assolti: sovrafatturazione, fatturazione di operazioni inesistenti, false attestazioni di conformità delle opere. La Corte rileva come le sentenze penali abbiano accertato la piena corrispondenza dei lavori al progetto, l’assenza di un disegno criminoso precostituito e l’insussistenza di materiali scadenti.

Per i soci e il legale rappresentante dell’associazione, la cui posizione penale è stata archiviata, l’art. 652 cod. proc. pen. non produce effetti diretti. La Corte valorizza però, come elementi di prova, le risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio disposte in altri giudizi, richiamando il principio di unicità della giurisdizione. Tali consulenze hanno confermato che i soci hanno versato somme superiori alla quota del 20% gravante su di essi, con posizione contabile regolare.

La Corte esclude che il prestito infruttifero concesso ai soci e la garanzia prestata per il fido bancario integrino di per sé uno sviamento di risorse pubbliche. Ritiene invece inammissibile la prospettazione di abuso del diritto formulata dalla Procura nelle memorie difensive, in quanto modifica parziale della contestazione originaria, preclusa dall’art. 193 d.lgs. n. 174/2016. Rigetta infine la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ponendosi dubbi interpretativi sul diritto unionale. Gli appelli sono accolti e la sentenza di primo grado annullata, con spese a carico della Regione Siciliana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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