Controllo a campione sui contributi sisma: accertate irregolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 109 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo a campione attribuito alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dall’art. 11, comma 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, investe la regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e la tracciabilità dei flussi finanziari collegati alle erogazioni dei contributi per la ricostruzione privata post-sisma. L’accertamento di irregolarità non sfocia in una pronuncia di responsabilità, ma in un esito di controllo funzionale alla regolarizzazione della pratica. È irregolare la pratica in cui non risultano allegate le certificazioni SOA delle ditte subappaltatrici né gli attestati di regolarità formale dei contratti, e in cui uno dei subappaltatori non è iscritto all’anagrafe degli esecutori. La Sezione dispone la trasmissione della deliberazione agli enti competenti per la regolarizzazione e la successiva comunicazione dell’adempimento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha sottoposto a verifica la pratica di ricostruzione privata identificata con il codice AQ-BRS-08850, relativa a un consorzio sito in Barisciano (AQ), d’importo complessivo pari ad euro 808.030,16. La pratica era stata estratta nell’ambito del campionamento disposto con la deliberazione n. 288/2021/INPR, adottata per individuare gli interventi da sottoporre a controllo tra quelli più significativi per arco temporale e valore.
L’istruttoria è stata condotta dalla Sezione con l’ausilio del Comando regionale della Guardia di finanza, sulla base di una nota indirizzata al Comandante regionale. Le verifiche hanno riguardato l’osservanza della normativa antimafia, la corretta contabilizzazione dei pagamenti e la regolarità della documentazione di supporto, con esame dei dati contabili dai saldi finanziari fino al riscontro dell’inerenza della spesa rispetto alle finalità vincolate dei fondi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo della ricostruzione post-sisma, muovendo dal d.p.c.m. 6 aprile 2009 e dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha previsto la concessione di contributi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati. Rileva poi il passaggio dalla gestione emergenziale a quella ordinaria, disciplinata dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con la costituzione degli Uffici speciali per la ricostruzione.
Il fondamento del controllo è individuato nell’art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 78/2015. La norma estende alle erogazioni dei contributi per la ricostruzione privata la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e attribuisce alla Corte dei conti verifiche a campione, anche tramite la Guardia di finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti e sulla tracciabilità dei flussi collegati.
La Corte sottolinea la finalità di legalità e trasparenza perseguita dal legislatore, insieme all’intento acceleratorio dei processi di ricostruzione, ravvisato in diverse disposizioni, tra cui la semplificazione del subappalto mediante comunicazione in luogo dell’autorizzazione preventiva. La qualificazione degli amministratori di consorzio come incaricati di pubblico servizio e l’inserimento di clausole contrattuali a pena di nullità completano il quadro di responsabilizzazione degli operatori.
Nel merito, l’esame della documentazione ha evidenziato profili di irregolarità. Con riferimento ai rapporti con le ditte subappaltatrici, non risultano allegate le certificazioni SOA né sono reperibili gli attestati di regolarità formale dei contratti che avrebbero dovuto essere rilasciati dal committente. Per uno dei soggetti subappaltatori manca inoltre l’iscrizione all’anagrafe sisma, pur essendo emersa l’avvenuta comunicazione alla competente Prefettura per l’iscrizione alla sezione speciale dell’anagrafe degli esecutori.
La Sezione accerta pertanto la presenza delle irregolarità amministrativo-contabili richiamando integralmente la parte motiva, e dispone la trasmissione della deliberazione al Sindaco del Comune di Barisciano e al responsabile dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, per la regolarizzazione della pratica e la conseguente comunicazione dell’adempimento.
Nota della Redazione
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