Partecipazioni societarie già costituite: precluso il controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 1 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo che la Corte dei conti è chiamata a svolgere, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, sull’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione societaria presuppone che l’amministrazione non abbia ancora stipulato il negozio costitutivo o di acquisto. Ove l’atto deliberativo sia già stato eseguito mediante la stipula del negozio civilistico, la verifica non può procedere secondo la procedura, i parametri e gli esiti indicati dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, venendone a mancare il presupposto. Ne consegue che la Sezione regionale di controllo deve dichiarare il non luogo a deliberare, ferma restando la possibilità che l’esame degli atti sia oggetto delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge, in primo luogo il controllo sugli annuali piani di revisione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 20 del medesimo TUSP.

Il Fatto

La Camera di commercio ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il provvedimento giuntale con cui aveva deliberato l’adesione a una società consortile a responsabilità limitata, mediante sottoscrizione di una quota di capitale sociale pari a euro 2.000. La trasmissione è stata effettuata dichiarando di adempiere all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, con la precisazione che il parere del Collegio dei revisori era richiamato nella delibera. La questione sottoposta alla Corte riguarda dunque la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

La Motivazione della Corte

L’esame istruttorio ha fatto emergere una serie di carenze. Non è stata trasmessa la documentazione indicata come allegata al provvedimento, ossia lo statuto della società, la composizione della compagine sociale e il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti. È risultata inoltre carente la motivazione analitica richiesta dall’art. 5 del TUSP.

La verifica sul sistema applicativo Telemaco ha poi evidenziato che la società era già stata costituita in data 21 dicembre 2023 e iscritta al registro delle imprese in data 28 dicembre 2023, con un capitale sociale di euro 53.000 e una partecipazione della Camera di commercio pari al 3,77 per cento. Il dato diverge da quello indicato nel provvedimento giuntale, che prevedeva un capitale di euro 50.500 e una quota del 3,96 per cento.

Su questo punto la Sezione richiama il principio di diritto espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la delib. 16/SSRRCO/QMIG/2022. La novella dell’art. 5 del TUSP configura un controllo su un provvedimento già perfetto, che per essere eseguito necessita del vaglio positivo della magistratura contabile ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato. L’invio di un provvedimento già eseguito mediante la stipula del negozio costitutivo integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello legale.

In tale evenienza non è possibile l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti, né l’esito del controllo può tradursi, in caso di valutazione negativa, nell’onere per l’amministrazione di motivare analiticamente le ragioni per cui intenda discostarsi dal parere, essendo già intervenuta la stipula. Ferma restando l’emersione di eventuali profili di responsabilità secondo le regole ordinarie, l’esame degli atti resta affidato alle altre funzioni di controllo, in primo luogo quella sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie prevista dall’art. 20 del TUSP.

Poiché nel caso concreto la costituzione era già avvenuta, la Sezione ha dichiarato il non luogo a deliberare in ordine al provvedimento camerale concernente l’adesione alla società, disponendo la trasmissione della deliberazione al Presidente dell’ente e ai revisori dei conti, con l’obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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