Copertura delle leggi regionali e tecniche di quantificazione degli oneri (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 119 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 213/2012, trasmettono annualmente ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Tale controllo, qualificato come collaborativo dalla giurisprudenza costituzionale, è finalizzato a dare effettività al principio della copertura finanziaria sancito dall’art. 81, terzo comma, Cost., estendendo alle Regioni l’intero apparato della legge di contabilità. Ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento, la spesa autorizzata e la relativa copertura, che deve essere credibile, sufficiente e non arbitraria. Le clausole di invarianza finanziaria non possono ridursi a mere clausole di stile, dovendo essere suffragate da una dimostrazione economica e contabile dell’entità delle risorse disponibili.
Il Fatto
Con la deliberazione in esame la Sezione regionale di controllo per le Marche ha approvato la relazione sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali pubblicate nel corso dell’anno 2023. L’istruttoria ha preso in esame ventinove leggi, delle quali dodici di iniziativa consiliare e diciassette di iniziativa della Giunta, con l’analisi delle relative relazioni tecniche e del bilancio 2023-2025.
La Sezione ha trasmesso alla Giunta e all’Assemblea legislative ventisei schede contenenti osservazioni e richieste di riscontro, cui hanno fatto seguito le controdeduzioni del Consiglio-Assemblea legislativa e della Direzione Bilancio regionale. In esito al contraddittorio, è stata approvata la relazione, di cui viene disposta la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 8 della legge regionale n. 31/2001 e l’art. 3-ter della legge regionale n. 3/2015, che impongono alle proposte di legge la redazione della relazione tecnico-finanziaria con l’indicazione dei criteri e dei metodi di quantificazione degli oneri. Vengono richiamate le linee di orientamento della Sezione delle autonomie, da ultimo aggiornate con la deliberazione n. 8/2021/INPR, che individuano tre distinti profili di analisi: la morfologia giuridica degli oneri, la loro quantificazione e l’individuazione delle risorse di copertura.
Quanto alla morfologia, gli oneri delle leggi esaminate appaiono riconducibili prevalentemente ai fattori legislativi di cui all’art. 21, comma 5, lett. b), della legge n. 196/2009. Le leggi con incidenza pluriennale, in assenza di elementi informativi sul carattere flessibile o obbligatorio degli oneri, non hanno consentito un puntuale riscontro circa la regolarità del rinvio alle leggi di bilancio, ammesso dall’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 per le sole spese continuative non obbligatorie.
Con riguardo alle tecniche di copertura, la Sezione rileva che la quasi totalità delle disposizioni ha individuato mezzi interni, con significativo ricorso alle riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa. Il ricorso ai fondi speciali risulta marginale, mentre in un solo caso si è fatto ricorso a nuove o maggiori entrate. La Sezione ribadisce che lo spostamento di risorse da una finalità a un’altra presuppone la dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti e l’indicazione dei motivi del mancato utilizzo.
La Corte sottolinea l’insufficienza delle relazioni tecniche, che spesso non consentono una completa ricostruzione delle quantificazioni. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 82/2023, si ribadisce che la clausola di invarianza non può tradursi in mera clausola di stile e deve essere corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. La Sezione formula quindi specifiche indicazioni operative, estese anche agli emendamenti consiliari, affinché le relazioni tecniche indichino gli estremi delle norme autorizzative, gli esercizi e i capitoli interessati e l’assenza di programmi di spesa futuri.
Nota della Redazione
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