Obbligo motivazione analitica nel parere di non conformità al TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 75 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione societaria deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali e alla sostenibilità finanziaria e convenienza economica dell’operazione. Tale onere non può essere assolto mediante il rinvio integrale, cd. per relationem, ad atti e documenti predisposti dalla società partecipata, né la circostanza che si tratti di partecipazione indiretta esonera l’ente da una autonoma valutazione. Nel quadro del d.lgs. n. 175/2016, l’assunzione di nuove partecipazioni è ammessa in via di stretta eccezionalità e deve escludersi quando l’attività sia già svolta da altra società partecipata.
Il Fatto
La società affidataria in house del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale di riferimento progetta il proprio “rinforzamento industriale” mediante l’acquisizione della totalità delle quote di un gruppo societario privato, articolato in due società a responsabilità limitata, una delle quali destinata a un’operazione di scissione parziale proporzionale. L’operazione è approvata dal consiglio di amministrazione della partecipata e sottoposta, ai sensi dell’art. 24 dello statuto societario, all’autorizzazione dell’assemblea dei soci pubblici.
Il consiglio comunale di uno dei comuni soci approva con propria deliberazione il progetto e dà mandato al sindaco di esprimere voto favorevole in assemblea, provvedendo poi alla trasmissione dell’atto alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. La Sezione è chiamata a rendere il parere di conformità sulla delibera e sui provvedimenti correlati.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 11 della legge n. 118/2022, la Corte dei conti delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il sindacato non si traduce in cogestione dell’attività amministrativa, ma investe la completezza e l’attendibilità degli approfondimenti svolti dall’ente.
Nel caso concreto, la delibera consiliare si limita ad approvare l’operazione facendo integrale rinvio alla delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e alla connessa relazione, senza individuare con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione né il suo perimetro. Dal dispositivo emerge il riferimento a una sola società, mentre la documentazione richiama un gruppo societario e una scissione, con conseguente ambiguità sulla effettiva consistenza dell’operazione. La motivazione è così rinviata per relationem, in violazione dell’art. 5, comma 1, TUSP.
La Sezione sottolinea che il comune ha già fatto ricorso allo strumento societario mediante la partecipata affidataria del servizio: l’ulteriore acquisizione non è sorretta da alcuna dimostrazione di indispensabilità e infungibilità. L’operazione contrasta con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, relativo alle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle di altre partecipate, e risulta incoerente con i principi ispiratori del TUSP richiamati dall’art. 1, comma 2.
Quanto ai profili finanziari, la delibera non indica il corrispettivo dell’acquisizione né l’esposizione che graverebbe sulle risorse pubbliche della partecipata. Sono richiamati il debito verso il socio uscente per distribuzione di utili pregressi e l’assenza di garanzie per sopravvenienze passive, con il rischio che il gruppo privato venga acquisito gravato di passività. La genericità dell’affermazione secondo cui l’operazione non comporta onere né rischio per l’ente, trattandosi di partecipazione indiretta, non è ritenuta argomentazione di valore sostanziale.
La Sezione ne deduce la non conformità della deliberazione e dell’operazione complessivamente considerata alle norme del d.lgs. n. 175/2016, rimarcando che l’assunzione di partecipazioni da parte degli enti locali è circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento e con la tutela della concorrenza e la riduzione della spesa pubblica.
Nota della Redazione
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