Partecipazioni pubbliche, motivazione analitica e carattere eccezionale dell’acquisizione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 74 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale approva l’acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione societaria deve essere analiticamente motivato con riguardo alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il rinvio per relationem ad atti e documenti della società partecipata non assolve l’onere motivazionale, dovendo l’amministrazione procedente esprimere un autonomo apprezzamento sulle condizioni legittimanti l’operazione. La costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, è consentita solo in presenza di esigenze eccezionali, in coerenza con il principio di buon andamento e con i vincoli di scopo e di attività posti dal d.lgs. n. 175/2016. Ove l’ente abbia già fatto ricorso allo strumento societario per la gestione del servizio, l’ulteriore acquisizione è ammessa solo se ne sia dimostrata l’indispensabilità e l’infungibilità. La motivazione dell’atto costituisce presidio di legalità sostanziale e non può essere sostituita dalle valutazioni istruttorie contenute in documenti redatti dalla stessa società partecipata.

Il Fatto

Il Comune di un ente locale marchigiano, socio di una società interamente pubblica affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, ha approvato con deliberazione consiliare un’operazione di acquisizione societaria. L’operazione, deliberata dal Consiglio di amministrazione della società partecipata, prevede l’acquisto della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata, previa scissione di altra società del medesimo gruppo, al fine di un “rinforzamento industriale” della partecipata stessa.

Trattandosi di assunzione di una partecipazione indiretta, l’atto deliberativo è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo per il parere previsto dall’art. 5, comma 3, del TUSP. La Sezione è stata investita della verifica di conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo decreto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, evidenziando come la rinnovata funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 11 della legge n. 118/2022 miri a sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima della sua attuazione. Il parametro di giudizio non è una compiuta analisi economico-finanziaria, che tradirebbe in cogestione, ma la completezza e l’adeguatezza della motivazione, nonché l’affidabilità delle stime.

La Corte rileva che l’oggetto dell’operazione non è individuato con chiarezza: il dispositivo della delibera consiliare autorizza l’acquisizione della totalità delle quote di una singola società, mentre la documentazione richiamata fa riferimento a un gruppo composto da due società, una delle quali destinata a una scissione parziale proporzionale. Tale ambiguità impedisce di ricostruire il perimetro effettivo dell’operazione.

Quanto ai vincoli di scopo e di attività, la Sezione osserva che l’ente ha già fatto ricorso allo strumento societario mediante la partecipata affidataria del servizio. L’ulteriore acquisizione viene approvata con generico riferimento al “rinforzamento industriale”, senza dimostrare l’indispensabilità e l’infungibilità del nuovo organismo societario rispetto a soluzioni alternative. Lo schema di statuto della società target presenta peraltro un oggetto sociale molto più esteso di quello della partecipata, con attività ulteriori rispetto al servizio idrico e clausole contrattuali poco coerenti con la logica del controllo pubblico.

Sul piano della compatibilità europea, la delibera consiliare si limita ad affermare l’assenza di incoerenze in materia di aiuti di Stato, senza un’adeguata istruttoria, e non esplicita il complessivo esborso finanziario dell’operazione né l’ammontare del corrispettivo. La Corte sottolinea che le risorse della partecipata, in quanto organismo in house interamente pubblico, restano pubbliche e funzionali al servizio.

Infine, sul versante della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, la delibera non dà contezza dei costi, del prezzo di acquisto e del debito verso il socio uscente, rinviando integralmente alla documentazione della società. L’acquisizione senza evidenza pubblica di società private, con il rischio di assumere passività estranee all’interesse pubblico, appare incompatibile con i principi del TUSP e con il divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c). La Sezione rileva dunque la non conformità dell’atto e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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