Mancata parificazione del rendiconto regionale per sottostima del disavanzo (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 146 del 10.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale la Sezione di controllo accerta la conformità dei dati contabili ai principi di veridicità, attendibilità e correttezza. La sottostima del risultato di amministrazione, con il correlato indebito ampliamento della capacità di spesa, integra una violazione dei principi di equilibrio di bilancio e di continuità dei conti. Ne deriva la non parificazione dell’intero rendiconto ove le criticità investano voci portanti e superino la soglia quali-quantitativa di rilevanza. La legge regionale che approva il rendiconto prima della conclusione del giudizio di parifica lede le prerogative costituzionali della Corte dei conti.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Molise era chiamata a decidere sulla parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2021, dopo che la decisione n. 192/2022/PARI aveva già dichiarato la non regolarità di alcune poste e sospeso il giudizio in attesa dell’incidente di costituzionalità.

Nelle more, la Regione aveva approvato il rendiconto 2021 nonostante la sospensione e, successivamente, il rendiconto 2022 senza attendere l’istruttoria. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 39 e n. 58 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità delle leggi regionali di approvazione dei rendiconti 2020 e 2021. La questione centrale è divenuta la misura degli effetti della sottostima del disavanzo 2020 sulla gestione 2021.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente disposto la separazione dei giudizi sui rendiconti 2021 e 2022, venute meno le ragioni della riunione per effetto dell’abrogazione delle leggi regionali n. 9/2023 e degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 4/2023, ad opera della legge regionale n. 4/2024. Il rendiconto 2022 è stato restituito ai magistrati designati per la prosecuzione dell’istruttoria.

Nel merito, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2024, che ha applicato per la prima volta gli approdi della sentenza n. 184/2022, riconoscendo che gli esiti definitivi della parifica assumono effetti diretti e indiretti sul ciclo di bilancio. Il principio di continuità dei bilanci, quale specificazione dell’equilibrio tendenziale, impone che i dati contabili siano rappresentati con correttezza nelle situazioni di chiusura e riapertura dei conti.

La Sezione ha quantificato gli stanziamenti obbligatori per il ripiano del disavanzo: in applicazione dell’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 e del par. 9.2.26 dell’allegato 4/2, le quote pregresse non recuperate dovevano essere iscritte per almeno euro 97.073.888,35, più del doppio rispetto agli euro 41.717.458,35 effettivamente stanziati, con una differenza di euro 55.356.430,00.

Quanto ai presupposti della non parifica, la Corte ha escluso che il generico riscontro di irregolarità sia sufficiente, richiedendo il superamento di una soglia quali-quantitativa di rilevanza. Le criticità già accertate — fondi accantonati erroneamente contabilizzati, fatture non registrate per euro 25.682.191,56, alterazione dell’intero ciclo di programmazione — hanno natura portante e inficiano la tenuta complessiva del rendiconto.

La Sezione ha quindi dichiarato la non regolarità della gestione complessiva della spesa e non ha parificato il rendiconto 2021, restando salva la facoltà della Regione di apportare modifiche al progetto in sede di approvazione consiliare, nel rispetto dei principi contabili di universalità, veridicità, attendibilità, correttezza, congruità e prudenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *