Controllo bilanci ASL: perdita d’esercizio e sforamento tetti di spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 9 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale di controllo sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibile al riesame di legalità e regolarità con finalità collaborativa, accerta gli squilibri economico-finanziari e le violazioni delle norme di coordinamento della finanza pubblica. L’accertamento di una perdita d’esercizio, del superamento dei tetti regionali di spesa sanitaria e del limite alla spesa di personale a tempo determinato impone all’ente l’adozione dei provvedimenti correttivi. La discrezionalità regionale nella proroga dei termini di adozione dei bilanci è ammessa solo nei limiti dell’art. 53, comma 3, l.reg. Puglia n. 1/2016, che richiede particolari esigenze emerse nel consolidamento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo esamina le relazioni del Collegio sindacale dell’azienda sanitaria relativi ai bilanci 2020 e 2021 e il bilancio d’esercizio 2022. Dopo la nota istruttoria, l’azienda produce i chiarimenti richiesti. I bilanci si chiudono sostanzialmente in pareggio nel 2020, con risultato positivo nel 2021 e con una rilevante perdita nel 2022, interamente ripianata dalla Regione.
Emergono profili critici su più fronti: i tempi di adozione dei bilanci, le prestazioni erogate da privati accreditati, le proroghe contrattuali, gli ammortamenti, la spesa sanitaria, i crediti, i debiti e gli investimenti PNRR.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo del controllo, fondato sull’art. 1, comma 170, l. n. 266/2005 e sull’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012. Richiama la giurisprudenza costituzionale sulla natura collaborativa e potenzialmente interdittiva del controllo, che deve bilanciarsi con la tutela della salute ex art. 32 Cost.
Sui tempi di adozione, la Sezione rileva che i bilanci sono stati approvati oltre le scadenze, anche prorogate. Le note regionali non esplicitano le particolari esigenze di consolidamento richieste dalla legge regionale. Invita pertanto la Regione a evitare proroghe prive di sicuro fondamento normativo.
In materia di fondi rischi, il Collegio prende atto dell’attestazione del Collegio sindacale sul rispetto delle condizioni di iscrizione, ma rileva il carattere parziale del riscontro e si riserva di controllare l’adeguatezza degli accantonamenti.
Sulle proroghe contrattuali, la Sezione raccomanda all’azienda di rendere tempestive le procedure di acquisizione di beni e servizi, riconducendo il ricorso alla proroga a rimedio eccezionale, anche per i riflessi sulla spesa farmaceutica.
La Sezione accerta quindi la perdita di esercizio 2022, il mancato rispetto dei tetti regionali per spesa farmaceutica, dispositivi medici e assistenza protesica nel triennio, e il superamento del limite alla spesa di personale a tempo determinato ex art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010. Raccomanda misure correttive e si riserva il monitoraggio nelle verifiche successive.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.