Obbligo di contabilità economica per centri di costo negli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 120 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di gestione disciplinato dagli artt. 196 e ss. del TUEL presuppone l’adozione di un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo. In mancanza di tale strumento, la comparazione tra costi e qualità dei servizi non è praticabile e le iniziative di monitoraggio, pur avviate, non integrano un corretto espletamento del controllo. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile richiede, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 2, del TUEL, motivate tecniche di campionamento, non essendo sufficiente l’estrazione casuale semplice. La Sezione regionale di controllo, nell’esercizio della verifica annuale ex art. 148 TUEL, accerta le criticità e raccomanda all’ente di rimuoverle, con riserva di ulteriori controlli sugli esercizi successivi.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione Sardegna ha svolto la verifica annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Monserrato con riferimento all’esercizio 2022, nell’ambito del programma di controllo approvato per l’anno 2024 e in conformità alle linee guida della Sezione delle Autonomie.
L’ente ha trasmesso la relazione-questionario per il 2022 nei termini, mentre per il 2023 ha comunicato di avvalersi della proroga concessa. Ritenuta completa la documentazione per il solo esercizio 2022, la Sezione ha proceduto alla verifica di tale annualità, riservandosi ulteriori valutazioni sull’anno successivo.
La Motivazione della Corte
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione prende atto dell’attività svolta in conformità al regolamento comunale, con piano annuale e report semestrali, e del rilevamento di irregolarità su una parte degli atti verificati. Il campionamento è però avvenuto con estrazione casuale semplice: l’ente ha giustificato la scelta con l’assenza di criticità pregresse e l’elevazione della percentuale di atti controllati. La Sezione ritiene tali chiarimenti non pienamente in linea con l’art. 147-bis, comma 2, del TUEL e raccomanda di adottare motivate tecniche di campionamento.
Il profilo più rilevante riguarda il controllo di gestione. L’ente dichiara di non essersi ancora dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Il referto conclusivo trasmesso, pur approvato solo in epoca successiva all’esercizio, contiene relazioni su alcuni servizi. Tuttavia la Sezione richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie sui controlli interni per il 2017, secondo cui l’adozione del sistema di contabilità analitica per centri di costo costituisce presupposto e profilo fondamentale del controllo di gestione. La sua assenza impedisce l’impiego di indicatori calibrati e di metodologie di analisi degli scostamenti.
Quanto al controllo strategico, è stato predisposto un solo report sui due previsti dal regolamento comunale e non sono state utilizzate le informazioni della contabilità analitica per orientare l’allocazione delle risorse. La Sezione ravvisa la necessità di implementare l’attività reportistica infrannuale e la piena integrazione con il controllo di gestione, una volta adottata la contabilità economica.
Sul controllo sugli equilibri finanziari non emergono criticità; su quello sugli organismi partecipati la Sezione rileva l’assenza di una struttura dedicata e di report, pur prendendo atto del monitoraggio dei rapporti finanziari e della ricognizione delle partecipazioni. Il controllo sulla qualità dei servizi risulta parziale e non esteso agli organismi partecipati, con standard non conformi alla Carta dei servizi. Sull’appendice PNRR, pur non essendo state formalizzate strutture e procedure di monitoraggio specifiche, la Sezione invita l’ente a introdurre un’adeguata attività reportistica. Conclusa la verifica ex art. 148, comma 1, del TUEL, la Sezione invita l’ente a rimuovere le criticità riscontrate.
Nota della Redazione
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