Controllo successivo Corte dei conti e presupposto del contrasto di legittimità (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 89 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione di dare comunque seguito all’atto sotto la propria responsabilità. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, quando non si accompagni ad alcuna divergenza interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, integra una mera questione procedurale di tempistiche e non legittima l’attivazione della funzione di controllo della magistratura contabile. In tale ipotesi la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto. Restano del pari ostative la mancata osservanza del termine perentorio di trenta giorni per la disposizione dirigenziale di esecuzione e la carenza del previo esercizio del controllo di competenza della Ragioneria.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, un contratto di assunzione a tempo indeterminato stipulato da un istituto scolastico della provincia. In precedenza la stessa Ragioneria aveva restituito l’atto privo di visto, dapprima perché inviato in ritardo rispetto all’adozione e non contestualmente ad essa, come impone l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, e poi perché il dirigente non aveva attivato alcuna delle fattispecie previste dalla legge.
Il dirigente scolastico, dopo aver motivato le ragioni del ritardo, ha chiesto di dare seguito al provvedimento assumendosene la responsabilità. La questione è stata deferita alla valutazione collegiale insieme ad altri settantasette atti analoghi, tutti caratterizzati dalla medesima criticità: l’asserita impossibilità, per la Ragioneria, di esercitare il controllo preventivo a causa della tardiva trasmissione.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione è circoscritta territorialmente alla sola Ragioneria di Venezia, poiché nessun atto analogo è pervenuto dalle altre Ragioniere del Veneto né risultano precedenti nella banca dati della Corte. Nel merito, richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 9/Contr/2012, il Collegio ricostruisce la funzione del controllo in esame: la Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni formulate ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi, a garanzia della corretta gestione del bilancio dello Stato.
Da tale premessa discende che le divergenze meramente formali, che non sfociano in un contrasto interpretativo in punto di diritto, restano irrilevanti. Nella specie la contestazione della Ragioneria attiene unicamente alla tardività dell’invio: non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile del contratto, ma solo una tematica procedurale di tempistiche, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche. Manca dunque quel contrasto reale che costituisce presupposto fondamentale, necessario e assorbente del controllo.
La Sezione giudica inconferente la giurisprudenza contabile invocata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato. Nei casi richiamati si trattava di criticità relative a termini stabiliti a pena di decadenza, oppure di situazioni in cui il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità determinanti la ricusazione del visto. In tutti quei casi, diversamente da quanto accade per gli atti deferiti, i provvedimenti erano stati comunque scrutinati nel merito.
Un ulteriore profilo ostativo è ravvisato nel mancato rispetto del termine perentorio di trenta giorni entro cui il dirigente può disporre di dare seguito all’atto superando le osservazioni. Il dirigente ha richiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 solo dopo una seconda restituzione, con tempistiche non conformi al dettato normativo.
Il Collegio conclude che la fattispecie esula dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011: in assenza dei presupposti di legge, dichiara il non luogo a provvedere e dispone la restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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