Pensione di reversibilità al figlio superstite durante il corso legale di laurea (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 197 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio superstite infraventiseienne che frequenti l’università, la locuzione durata del corso legale di cui all’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 va intesa come la durata normativamente prevista per il conseguimento del titolo di studio corrispondente, non come il periodo di iscrizione effettiva privo di esito. Il diritto alla quota di reversibilità presuppone il possesso del requisito al momento del decesso e la sua conservazione durante il periodo cui è limitata la corresponsione. Conseguentemente, lo studente che non consegua la laurea entro la sessione finale dell’ultimo anno accademico del corso legale, pur prorogata dal legislatore, perde lo status richiesto dalla norma e non può invocare il ritardo di poco superiore al termine.

Il Fatto

La ricorrente, figlia del de cuius, agiva contro il provvedimento con cui l’INPS aveva rigettato la domanda di pensione di reversibilità del padre, formulata in data 15.02.2022. L’istituto aveva motivato il diniego con l’assenza del diritto, perché la richiedente risultava fuori corso nell’anno accademico 2020/2021.

La ricorrente era immatricolata al corso di laurea triennale in lingue e civiltà orientali nell’anno accademico 2018/2019 e aveva conseguito la laurea il 14.07.2022. Sosteneva di essere ancora in corso alla data del decesso del padre, per effetto del prolungamento dell’anno accademico 2020/2021 fino al 15.06.2022 disposto dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, e di vivere a carico della madre, senza fonti di reddito.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha individuato l’oggetto del giudizio nell’accertamento del diritto alla quota di reversibilità, non essendo contestata la vivenza a carico del dante causa. Il punto controverso riguardava la corretta interpretazione della nozione di durata del corso legale degli studi universitari, cui la norma limita la corresponsione del trattamento.

La ricorrente riteneva di avere diritto al trattamento perché, alla data del decesso, risultava ancora iscritta in corso e aveva conseguito la laurea con un solo mese di differenza rispetto al termine finale eccezionale previsto dal legislatore per il proprio corso di studi. L’INPS, dal canto suo, richiamava la propria circolare n. 185 del 18.11.2015, che subordina il riconoscimento del diritto all’iscrizione in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.

Il giudice non ha ravvisato elementi per discostarsi dal tenore letterale della norma e dall’interpretazione costante della giurisprudenza contabile, secondo cui la durata legale del corso di laurea corrisponde alla durata normativamente prevista per il conseguimento del titolo di studio universitario corrispondente. La circolare INPS è stata quindi recepita nel suo significato restrittivo.

Nel caso concreto, l’immatricolazione risaliva all’anno accademico 2018/2019 e il corso triennale prevedeva come termine l’anno accademico 2020/2021. Per quest’ultimo, il legislatore aveva eccezionalmente disposto il prolungamento fino al 15.06.2022, quale ultima sessione utile delle prove finali. Non avendo la ricorrente conseguito la laurea entro tale termine, essa si era dovuta iscrivere al primo anno fuori corso nel successivo anno accademico, perdendo il requisito che legittimava il riconoscimento della pensione di reversibilità.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la sussistenza di apprezzabili motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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