Controllo successivo Corte dei conti richiede contrasto effettivo in diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 93 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, che non si traduca in una divergenza interpretativa, integra una mera questione procedurale di tempistiche di inoltro e non legittima l’attivazione della funzione di controllo della Magistratura contabile. In difetto di tale presupposto, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto di assunzione a tempo indeterminato di una docente, adottato da un istituto comprensivo del veneziano. Il controllo preventivo non era stato espletato perché il provvedimento era pervenuto alla Ragioneria alcuni mesi dopo la sua adozione, in violazione dell’obbligo di invio contestuale previsto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. La Ragioneria aveva restituito l’atto privo del visto, contestando il solo profilo della tempestività.

Il dirigente scolastico, a fronte dell’osservazione impeditiva, ha chiesto che il provvedimento producesse comunque i suoi effetti. La Ragioneria ha quindi trasmesso gli atti alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. Il Magistrato istruttore e il Consigliere delegato hanno deferito alla valutazione collegiale settantotto provvedimenti analoghi, chiedendo per ciascuno il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma preliminarmente la propria competenza, rilevando che la questione è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia e non involge una questione di massima da rimettere alla Sezione centrale. Nel merito condivide gli assunti dell’ufficio di controllo, muovendo dalla funzione che l’art. 10 d.lgs. n. 123/2011 assegna alla Corte come garante della corretta gestione del bilancio dello Stato.

Il presupposto del controllo è il contrasto reale in punto di diritto tra Ragioneria e dirigente responsabile. Il legislatore, disponendo l’invio degli atti al competente ufficio di controllo della Corte, ha inteso sottoporre a un organo esterno e neutrale la facoltà del dirigente di dare seguito al provvedimento nonostante le osservazioni impeditive, assumendone espressamente la responsabilità. Da ciò discende che non può attivarsi il controllo quando il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso all’atto sotto la propria responsabilità.

La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012, che ha specificato la portata applicativa della norma, e la propria giurisprudenza (deliberazioni n. 98/2021/SUCC e n. 104/2021/SUCC), ribadendo che il controllo successivo mira a valutare la fondatezza delle osservazioni o il corretto esercizio della facoltà di non conformarsi.

Nella specie non emerge alcuna questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile del contratto, ma solo il ritardo nell’invio. L’unico rilievo della Ragioneria non superato attiene alla trasmissione tardiva, che essa stessa ha reputato ostativa all’esercizio della propria funzione. Manca dunque il contrasto in punto di diritto, presupposto fondamentale, necessario ed assorbente.

La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto. Prende atto delle perplessità della Ragioneria su eventuali strumenti alternativi per portare all’attenzione della Corte i ritardi delle amministrazioni, senza individuare nel caso concreto un rimedio ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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