Obbligo di rendicontazione integrale dell’agente contabile per le riscossioni dematerializzate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 218 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile di un ente locale che abbia maneggio di danaro pubblico è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti e deve rendere il conto giudiziale per l’intera gestione, comprensiva di tutte le entrate comunque riscosse, anche con modalità dematerializzate. Il “maneggio di danaro pubblico” non si identifica con la materiale detenzione del denaro, ma con la disponibilità dello stesso, che sussiste indipendentemente dalla concreta modalità di riscossione utilizzata dall’utente. È pertanto improcedibile il conto che rendiconti esclusivamente le somme riscosse per contanti, omettendo quelle incassate tramite sistemi telematici (PagoPA, POS, bonifico bancario). Il conto dichiarato improcedibile deve essere nuovamente compilato e, in caso di mancata ottemperanza, l’agente contabile è esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale ai sensi dell’art. 141 c.g.c.
Il Fatto
La relazione di un magistrato della Sezione giurisdizionale calabrese rilevava che l’agente contabile addetto alla riscossione dei diritti sul rilascio delle carte di identità di un Comune aveva reso il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2022 rendicontando esclusivamente le somme incassate per contanti. Dalla documentazione acquisita, emergeva però che la riscossione per quell’anno ammontava a una somma complessiva superiore, incassata in gran parte con riscossione telematica e solo in minima parte per cassa.
La relazione concludeva per l’improcedibilità del conto. In data 3 giugno 2026, l’agente contabile trasmetteva un modello 21 integrativo relativo all’esercizio 2022, con i pagamenti delle carte di identità effettuati tramite riscossione telematica e per cassa. All’udienza del 23 giugno 2026, l’agente contabile e il pubblico ministero concludevano come da verbale.
La Motivazione della Corte
La Corte, richiamando l’art. 93, secondo comma, d.lgs. n. 267/2000, osserva che la norma introduce un’ampia fattispecie soggettiva di agente contabile dell’ente locale, che comprende non solo il tesoriere ma tutti coloro che abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico. Il concetto di “maneggio” va inteso non come mera detenzione materiale, ma come disponibilità del denaro, disponibilità che sussiste a prescindere dalla concreta modalità con cui la riscossione è avvenuta.
La pronuncia richiama la giurisprudenza della Sezione (sentenze nn. 58/2023 e 61/2023 in materia di pagamenti tramite PagoPA e n. 234/2022 per i bonifici bancari) e di altre sezioni territoriali, consolidando il principio per cui il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve includere tutte le entrate comunque incassate. L’espressione “maneggio di danaro pubblico” va quindi interpretata nel senso più ampio, comprendendo tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione è effettuata con modalità diverse dal contante o tramite subagenti.
La Corte sottolinea che, diversamente opinando, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico resterebbero escluse dal necessario giudizio di conto. L’agente contabile, pur non avendo la materiale apprensione delle somme versate in modalità telematica, ne ha la piena disponibilità, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che cura dall’inizio alla fine per legge e per provvedimento di nomina.
Conseguentemente, è improcedibile il conto giudiziale che si limiti a descrivere la gestione con riferimento alle sole operazioni effettuate in contanti, omettendo le operazioni dematerializzate. La Corte chiarisce che il conto dichiarato improcedibile dovrà essere nuovamente compilato in modo esaustivo e presentato all’amministrazione per il controllo e la parifica, e che la mancata ottemperanza espone l’agente al giudizio per resa di conto su istanza della procura regionale. Nulla per le spese ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c.
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Nota della Redazione
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