Diniego di discarico al concessionario per riscossione disordinata e prescritta (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 54 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso dal concessionario ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont. avverso il diniego di discarico non è azione demolitoria dell’atto amministrativo, ma accertamento del diritto dell’ente creditore al pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999. La mancata presentazione della dichiarazione di inesigibilità nei termini non determina di per sé la perdita del diritto al discarico, in ragione del principio del ragionevole affidamento ingenerato dalla normativa derogatoria poi caducata, ma occorre verificare la sussistenza delle ulteriori condizioni sostanziali, tra cui il diligente compimento degli atti interruttivi della prescrizione. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire. Il beneficio della definizione agevolata pari a un ottavo dell’importo iscritto a ruolo non è applicabile a chi propone ricorso e soccombe, essendo dovuta la misura di un terzo.
Il Fatto
Il Comune di Teramo affidava a una società concessionaria la riscossione dei propri crediti. Dopo una verifica su centoquarantadue partite, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico per la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo. La concessionaria impugnava tutti i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando i vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, invocando la normativa derogatoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2015.
Il giudizio è stato sospeso in attesa di due pronunce della Corte costituzionale, che hanno escluso l’applicabilità di quella disciplina alla concessionaria, in quanto società di natura privata, e hanno dichiarato illegittima la sua applicazione retroattiva. Riassunta la causa, la controversia è giunta alla decisione sul singolo carico oggetto del ricorso, riguardante crediti tributari riferiti a ruolo dell’anno 2010.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla natura del giudizio: il ricorso del concessionario non mira all’annullamento del diniego, ma a stabilire se sussista il diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. Eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. La Corte richiama la propria precedente decisione per affermare che, alla fattispecie, si applicano le norme ordinarie degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.
La mancata comunicazione di inesigibilità nei termini non basta però a travolgere il diritto al discarico. La concessionaria confidava ragionevolmente nell’applicabilità della disciplina derogatoria poi caducata: tale affidamento esclude l’inadempimento per la sola omissione formale, ma non dispensa dalla verifica dei presupposti sostanziali. Il Collegio ribadisce inoltre che il diniego impugnato non autorizza l’inerzia: la riscossione deve proseguire, perché il suo arresto comprometterebbe l’esito del ricorso.
Passando al merito, la documentazione offerta dalla concessionaria rivela una riscossione disordinata, episodica e frazionata, protratta per oltre un decennio e limitata quasi soltanto alla notifica di cartelle, ingiunzioni e avvisi di intimazione. Le verifiche patrimoniali sono state eseguite a grande distanza dalla notifica delle cartelle; gli atti di esecuzione coattiva non sono stati tempestivi e non hanno prodotto alcun recupero. Per alcune cartelle la notifica è avvenuta oltre il termine dell’art. 19, comma 2, lett. a), e nel quinquennio successivo non è stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione. Manca inoltre qualsiasi interlocuzione documentata con l’ente creditore.
Quanto alla normativa sopravvenuta sulla rottamazione dei crediti, il Collegio la ritiene irrilevante: alla data di entrata in vigore la possibilità di un esito positivo era già gravemente pregiudicata dall’inidoneità delle azioni poste in essere. Sul quantum, la Corte esclude il beneficio della misura di un ottavo previsto dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999. Quel trattamento presuppone il pagamento entro novanta giorni, a definizione immediata della controversia; chi propone ricorso e lo vede rigettato deve corrispondere un terzo dell’importo iscritto a ruolo, oltre interessi e spese. Il ricorso è quindi respinto e il provvedimento impugnato confermato, con compensazione integrale delle spese per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
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