Discarico crediti inesigibili escluso se il ruolo risulta interamente saldato (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 74 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico delle quote inesigibili, adottato dall’ente locale ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, postula la sussistenza di un credito non riscosso per fatto imputabile al concessionario. Ove risulti che il ruolo è stato interamente saldato, difetta il presupposto sostanziale dell’inesigibilità e il diniego è illegittimo. Nel giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. il giudice contabile non esercita un controllo demolitorio sull’atto amministrativo, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote dichiarate inesigibili. Il principio di ragionevole affidamento maturato dal concessionario sull’applicabilità della normativa derogatoria esclude che l’omessa comunicazione di inesigibilità nei termini rechi di per sé perdita del diritto al discarico. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’obbligo di proseguire la riscossione, e il relativo esito rileva ai fini della rideterminazione del dovuto.
Il Fatto
Il giudizio riguarda i rapporti tra un ente locale e la società concessionaria incaricata della riscossione dei crediti comunali. L’amministrazione avvia una verifica su 142 partite, rilevando la mancata protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo, e adotta altrettanti provvedimenti di diniego del discarico. La società impugna tutti i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi procedimentali e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente.
Il contenzioso si intreccia con una complessa vicenda processuale, segnata da due interventi della Corte costituzionale e dalla sospensione dei giudizi. Riassunti i processi, le parti reiterano le rispettive richieste e il Collegio è chiamato a decidere nel merito la fondatezza concreta di uno dei dinieghi opposti alla società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalle questioni preliminari già definite con la precedente pronuncia della stessa Sezione, alla cui motivazione opera pieno rinvio. Ribadisce che il giudizio promosso ex art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione di annullamento: il sindacato sui vizi dell’attività amministrativa rileva solo se si riverbera sul diritto dell’ente al rimborso delle quote inesigibili.
Quanto al quadro normativo, le sentenze costituzionali hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. È quindi infondata la tesi del concessionario circa la pendenza del termine per la dichiarazione di inesigibilità. Tuttavia, in forza del principio del ragionevole affidamento sull’applicabilità della normativa derogatoria, l’omessa comunicazione nei termini non basta a determinare la perdita del diritto al discarico: occorre verificare i presupposti sostanziali.
Il Collegio rileva che il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, cui il concessionario deve anzi provvedere per scongiurare decadenze e prescrizioni. Rileva perciò l’esito dell’attività svolta dopo il diniego e le somme medio tempore riscosse. Vanno altresì valutati gli effetti dello ius superveniens, in particolare le definizioni agevolate dei crediti.
Nel caso concreto, il credito oggetto del giudizio risulta interamente saldato: la documentazione dà conto di un acconto e del saldo incassato mediante procedura presso terzi. Difetta dunque il presupposto dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 e il diniego è illegittimo. Il ricorso è accolto; resta fermo l’obbligo del concessionario di versare per intero quanto dichiarato di aver effettivamente riscosso. La complessità del quadro normativo giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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