Notifica nulla e inammissibilità del ricorso contabile per omessa prova (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 68 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile l’omessa prova della notifica all’amministrazione resistente dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione d’udienza determina l’inammissibilità del ricorso. A tale onere, previsto dall’art. 155, comma 3, c.g.c., si affianca quello di depositare la prova della notificazione entro il decimo giorno antecedente l’udienza, fissato dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. In difetto di tale prova il rapporto giuridico processuale non può ritenersi validamente instaurato. L’ipotesi di inesistenza della notificazione non è assimilabile a quella di nullità, per la quale l’art. 155, comma 8, c.g.c. prescrive la fissazione di un termine perentorio per il rinnovo: ne consegue che il giudice non può disporre la rimessione in termini.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di un ente pubblico e collocato in distacco presso la Regione Basilicata, è cessato dal servizio per dimissioni volontarie a seguito di domanda di pensione anticipata, liquidata dall’INPS con provvedimento della sede di Matera. Dolendosi dell’errato calcolo dei ratei pensionistici, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Basilicata chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione.

Secondo la tesi del ricorrente, l’ente previdenziale avrebbe calcolato la “quota A” sulla media ponderata delle retribuzioni dell’ultimo quinquennio, in contrasto con l’art. 3, comma 2, legge n. 965/1965, che impone di assumere a base la retribuzione media del triennio terminante con il raggiungimento dell’anzianità minima. L’INPS non si è costituito e nessuno è comparso all’udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di rito, che assorbe ogni profilo sostanziale. Il ricorrente ha omesso di fornire la prova della notifica all’INPS dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione d’udienza, in violazione dell’art. 155, comma 3 e comma 5-bis, c.g.c.

La prima disposizione richiamata stabilisce che, a cura del ricorrente, il decreto di fissazione d’udienza, unitamente al ricorso, venga notificato all’amministrazione resistente entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto da parte della Segreteria. Il comma 5-bis pone a carico del ricorrente l’onere di depositare prova dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede l’udienza.

In difetto di tale prova, osserva il giudice, il rapporto giuridico processuale non può ritenersi validamente instaurato. Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione: solo la seconda, ai sensi dell’art. 155, comma 8, c.g.c., consente al giudice di fissare un termine perentorio per il rinnovo.

Il collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando Sez. II App. n. 503/2018, Sez. III App. n. 57/2020, Sez. giur. Calabria n. 114/2021 e Sezioni Riunite n. 6/QM/2001, oltre a Sez. giur. Campania n. 203 del 2023. Da tale indirizzo discende che all’omessa notifica della domanda giudiziaria consegue inevitabilmente e insanabilmente l’inammissibilità del ricorso, non potendo il giudice disporre la rimessione in termini.

Non essendovi alcuna prova della notifica all’INPS, non costituitosi, il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in mero rito e in mancanza di costituzione dell’amministrazione previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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