Insufficiente valutazione del rischio idraulico e danno erariale da progetto esecutivo carente (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 162 del 13.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile unico del procedimento che valida un progetto esecutivo di completamento di opera infrastrutturale, omettendo di acquisire una valutazione idrologica e idraulica aggiornata e il parere dell’Autorità di Bacino, risponde a titolo di colpa grave del danno erariale conseguente alla realizzazione di un’opera esposta a rischio di inondazione. La responsabilità non è esclusa dalla strutturazione collegiale del gruppo di progettazione né dalla specializzazione disciplinare dei singoli componenti, poiché ciascuno è tenuto ad acquisire le valutazioni tecniche mancanti. Il danno, di difficile determinazione puntuale, è liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., assumendo a parametro il costo delle opere di difesa idraulica. Il direttore dei lavori che redige una perizia di variante senza segnalare l’errore progettuale pregresso concorre nella causazione del danno.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio i componenti del gruppo di progettazione, i responsabili del procedimento e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori di un appalto per l’ammodernamento di un tratto autostradale, contestando un danno erariale complessivo di ingente entità. Il progetto di completamento del 2008, elaborato su un’originaria progettazione del 1999, non era stato corredato da aggiornati studi idrologici e idraulici e non era stato sottoposto al parere dell’Autorità di Bacino regionale, pur ricadendo il tracciato in aree classificate a rischio inondazione.

La Procura ha articolato le contestazioni in più voci, tra cui gli interventi di regimentazione idraulica, la mancata valutazione del rischio idrogeologico e il danno da contabilità infedele. Disposta consulenza tecnica d’ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni riunite, ha affermato che il termine quinquennale di cui all’art. 1, secondo comma, legge n. 20/1994 decorre dalla verificazione del fatto dannoso, che include l’evento lesivo. Nei contratti pubblici il termine ultimo di esordio della prescrizione è fissato al collaudo, che rende definitivi i rapporti e certo il danno: nella specie il certificato di collaudo definitivo risale al 2021.

Parimenti respinta è stata l’eccezione di inammissibilità per carenza di attualità del danno, risultando il pregiudizio già manifestatosi e il collaudo intervenuto. La Corte ha poi dichiarato inammissibile, perché intempestiva, la documentazione prodotta dopo il deposito della relazione peritale, richiamando il principio per cui il consulente non può fondare il proprio parere su documenti non prodotti nei tempi e modi processuali.

Nel merito, la consulenza tecnica ha accertato che il progetto del 2008 riproponeva la relazione idrologica e idraulica del 1999 senza aggiornamento, in presenza di una disciplina vincolante che imponeva studi aggiornati e il parere dell’Autorità di Bacino. I progettisti avevano assunto una portata di piena largamente sottostimata, producendo un tratto autostradale inondabile in caso di piena eccezionale, non rimediabile neppure con gli interventi previsti nel 2018.

La Corte ha quindi imputato la responsabilità per quote, riconoscendo il concorso causale dei diversi soggetti in ragione delle rispettive funzioni, e ha liquidato il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., stante l’impossibilità di una puntuale determinazione. Ha assunto a parametro il costo delle opere di difesa idraulica, decurtandolo in misura contenuta e limitando l’addebito alla metà, con condanna di ciascun convenuto per la rispettiva quota. Analogamente, per gli interventi di regimentazione idraulica, il danno è stato circoscritto alle sole opere nuove e rideterminato, escludendo le lavorazioni non eseguite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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