Divieto di cumulo quota 100 e attività lavorativa occasionale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 422 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo previsto dall’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019 per la c.d. pensione quota 100 opera nei limiti del reddito di lavoro effettivamente percepito e non comporta la sospensione o la decadenza del trattamento pensionistico per l’intero anno solare in cui l’attività è stata svolta. Una lettura costituzionalmente orientata alla ragionevolezza e alla proporzionalità esclude che la violazione del divieto si tramuti in una sanzione di decadenza del trattamento. La prestazione qualificabile come lavoro autonomo occasionale, al di là dell’intestazione formale del contratto, resta esclusa dal divieto di cumulo fino al limite di 5.000 euro lordi annui.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione anticipata quota 100 con decorrenza dal 1° aprile 2022, ha impugnato la comunicazione dell’Inps del 15 gennaio 2024 con cui gli è stato contestato un indebito di euro 19.002,27 per l’anno 2022, per aver svolto attività lavorativa con una retribuzione complessiva di euro 300,00. Il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della richiesta restitutoria, deducendo che l’incumulabilità avrebbe dovuto essere limitata alla somma effettivamente percepita e che l’attività, svolta in forza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con caratteri di occasionalità, non frustrava la ratio della norma.
L’Inps, costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, qualificando l’attività come collaborazione coordinata e continuativa non cumulabile con la pensione quota 100 e richiamando la Corte costituzionale n. 234/2022; ha inoltre precisato che l’indebito richiesto era pari a euro 15.011,10, corrispondente all’importo netto percepito. La difesa del ricorrente si è richiamata alla sentenza n. 293/2025 della medesima Sezione, resa nei confronti dello stesso ricorrente per analoga fattispecie in diversa annualità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito la disciplina applicabile, richiamando l’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019, secondo cui la pensione quota 100 non è cumulabile, dalla decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Quanto alla ratio della norma, il giudice ha richiamato la Corte costituzionale n. 234/2022, che ha chiarito come il divieto di cumulo risponda a esigenze di razionalità del sistema pensionistico e come la sproporzione tra redditi percepiti e ratei sospesi non sia di per sé costituzionalmente illegittima. La Corte ha però precisato che nel regime delineato dalla Consulta la percezione di redditi, qualunque ne sia l’entità, contraddice il presupposto del trattamento anticipato.
Su tale quadro il giudice ha innestato la questione interpretativa centrale: se il divieto di cumulo comporti la decadenza del trattamento per l’intero anno di svolgimento dell’attività, ovvero operi nei soli limiti del reddito percepito. Richiamando integralmente la sentenza n. 293/2025 della Sezione, il giudice ha affermato che l’incumulabilità rileva nei limiti del percepito aliunde, non potendo la violazione trasformarsi in una finalità de facto sanzionatoria. Il legislatore, si legge, non ha previsto espressamente l’esclusione del diritto alla pensione per tutto l’anno solare.
Il giudice ha poi affrontato la qualificazione del rapporto di lavoro. Pur indicando l’intestazione formale un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l’analisi delle clausole e l’importo corrisposto di euro 300,00 hanno indotto a qualificare la prestazione come lavoro autonomo occasionale, esente dal divieto di cumulo fino al limite dei 5.000 euro.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento dell’insussistenza del presunto indebito e riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto, oltre interessi. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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