Ricevitore di lotto tenuto al versamento per il non riscosso (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 99 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del lotto è agente contabile e, più precisamente, agente della riscossione con obbligo di versare il non riscosso per riscosso, ai sensi dell’art. 191 r.d. n. 827/1924. Egli deve riversare le somme risultanti dall’estratto-conto, al netto di aggio, vincite, rimborsi e annullamenti, alle scadenze fissate, indipendentemente dall’effettiva riscossione delle giocate. La mancata riscossione non giustifica l’ammanco e non consente il discarico, salvo che l’agente provi una causa non imputabile, con onere probatorio a suo carico ex art. 194 r.d. n. 827/1924. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per il danno arrecato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in forza del rapporto di servizio derivante dal maneggio di denaro pubblico. Il danno erariale da mancata entrata è concreto e attuale e va incrementato degli interessi legali speciali ex art. 33, comma 2, legge n. 724/1994.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di una ricevitoria del lotto, quale concessionario, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’amministrazione aveva segnalato l’omesso versamento dei proventi delle giocate relativi a una settimana contabile, per un importo superiore a diecimila euro.
Il concessionario era stato diffidato al pagamento e la concessione era stata revocata, con incameramento parziale della cauzione versata dalla società assicuratrice. Il debito residuo, pari alla differenza tra l’importo non versato e quanto recuperato, non risultava saldato. Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva e restava contumace. La causa giungeva così alla decisione del Collegio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio rilevava che nessuna questione di giurisdizione era stata sollevata dal convenuto né rilevata d’ufficio. La notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione, eseguita a mani proprie, era ritenuta rituale quanto meno per il raggiungimento dello scopo ex art. 44, comma 3, c.g.c., con conseguente dichiarazione di contumacia.
Nel merito, la Corte ricostruiva la disciplina del rapporto. Il ricevitore del lotto è legato all’amministrazione da una concessione-contratto novennale e assume la qualità di agente contabile. Tra i suoi obblighi rientrano la raccolta e la registrazione delle giocate, il rilascio degli scontrini, il pagamento delle vincite di importo inferiore e il riversamento settimanale del saldo risultante dall’estratto-conto redatto dall’amministrazione. Tale saldo corrisponde alle giocate inserite a sistema, al netto dell’aggio, delle vincite pagate, dei rimborsi e degli annullamenti.
Il passaggio centrale è la qualificazione dell’agente. Egli non è soltanto titolare di maneggio di denaro, ma agente della riscossione con obbligo di versamento del non riscosso per riscosso, ai sensi dell’art. 191 r.d. n. 827/1924. Ne deriva l’assoggettamento alla responsabilità contabile ex art. 194 r.d. n. 827/1924, salvo prova della causa non imputabile dell’ammanco. Il Collegio richiama in termini conformi le decisioni della Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 131/2022 e n. 33/2023.
Nella fattispecie, la Corte accerta la qualità di agente contabile, la condotta antigiuridica per violazione degli obblighi di riversamento e l’assenza di qualsiasi giustificazione o prova liberatoria, non essendo stata allegata né dimostrata una causa non imputabile. Quanto all’elemento soggettivo, la decisione di non versare le somme, nonostante la diffida e la revoca, è qualificata come scelta consapevole di inadempimento e non come mera negligenza.
Il danno erariale è quindi liquidato nella differenza tra l’importo delle giocate risultante dall’estratto-conto e quanto riversato dalla compagnia assicuratrice, oltre agli interessi speciali e legali fino al soddisfo, con la precisazione che in sede esecutiva andranno scomputate eventuali somme recuperate in via definitiva ad altro titolo, per evitare duplicazioni risarcitorie. Le spese seguono la soccombenza ex art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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