Conti giudiziali improcedibili senza parifica dell’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 116 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale da parte dell’amministrazione costituisce condizione di procedibilità del giudizio di conto, per espressa previsione degli artt. 139, comma 2, e 140, commi 1 e 3, c.g.c. La parifica ha valore certificativo della concordanza del conto con le scritture e gli elementi in possesso dell’ente ed è finalizzata a garantire la veridicità e la certezza del conto esaminato in sede giudiziaria. In sua assenza il giudizio non può dirsi pendente e non decorre il termine quinquennale del processo di conto, che il codice fa decorrere solo dal deposito di un conto parificato. Il conto sprovvisto di parifica è pertanto improcedibile.
Il Fatto
I giudizi di conto riguardano la gestione delle spese economali di un ente locale per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, resa dall’agente contabile, nel frattempo cessato dal servizio per collocamento in quiescenza. I conti erano stati depositati tardivamente, soltanto a seguito di segnalazione alla Procura per omesso deposito, e compilati d’ufficio dall’amministrazione.
Il magistrato istruttore ha rilevato che i conti risultavano depositati in assenza di parifica, in violazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 140 c.g.c., e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità previa riunione per connessione oggettiva e soggettiva. La Procura regionale ha rassegnato conclusioni conformi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei giudizi, attesa la connessione soggettiva e oggettiva: i conti in esame afferiscono alla medesima gestione riferita a diversi esercizi.
Nel merito, la Corte ha affrontato la questione pregiudiziale di procedibilità richiamando l’art. 145, comma 3, c.g.c., che impone al giudice relatore di accertare la parificazione da parte dell’amministrazione prima di procedere all’esame del conto.
La parifica è stata qualificata come dichiarazione con valore certificativo della concordanza dei conti con le scritture e gli elementi in possesso dell’ente, strumentale alla veridicità e certezza del conto in sede giudiziaria, e dunque come adempimento obbligatorio. Da essa dipende la stessa procedibilità del giudizio, per l’espressa previsione degli artt. 139, comma 2, e 140, commi 1 e 3, c.g.c.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile, definita granitica, secondo cui l’assenza del visto di parificazione è di ostacolo a qualsiasi verifica del conto che ne sia sprovvisto (Sez. Puglia n. 141/2025; Sez. giurisd. Calabria n. 116/2025). Ne consegue che il giudizio non può dirsi pendente e non decorre il termine quinquennale, che il codice fa decorrere solo dal deposito di un conto parificato (SS.RR. n. 4/2020/CONS; Sez. giur. Sicilia n. 991/2021).
I conti, depositati in data unica e sprovvisti di parifica, sono stati pertanto dichiarati improcedibili, in difetto di un presupposto imprescindibile per la prosecuzione. La Corte ha fatto obbligo all’ente di trasmettere i conti muniti delle relative parifiche entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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