Giudizio a istanza di parte del concessionario: legittimazione dell’ente impositore (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 126 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione che assume la qualifica di agente contabile è attratto alla giurisdizione della Corte dei conti per le controversie attinenti al rapporto di dare-avere con l’ente impositore, riconducibili alla categoria residuale dei giudizi a istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c. L’ente creditore è legittimato a promuovere il giudizio a istanza di parte volto ad accertare l’inadempimento del concessionario nell’esazione, senza necessità di previo esperimento del procedimento di discarico ex artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999, quando il petitum origina dal rapporto di dare-avere e non investe profili propriamente risarcitori. Nel merito, l’annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 e previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, preclude l’accoglimento della domanda risarcitoria per il danno patrimoniale. Il danno all’immagine è configurabile solo nei casi tassativamente previsti, sicché la relativa domanda va rigettata.
Il Fatto
Una società in house esercente il trasporto pubblico affidava a un concessionario della riscossione, iscritti a ruolo, crediti per sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a un utente moroso. Il contribuente, opponendosi alla cartella di pagamento, otteneva dal giudice di pace l’accoglimento dell’opposizione per prescrizione del credito.
La società creditrice conveniva allora il concessionario dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e la condanna al pagamento della somma iscritta a ruolo, oltre maggiorazione e interessi, nonché il risarcimento del danno patrimoniale e di quello all’immagine. Il giudizio veniva promosso in riassunzione, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Richiamando l’art. 103, comma 2, Cost. e l’ordinanza Cass. SS.UU. n. 5569/2023, rileva che il giudizio rientra nella categoria residuale e aperta dei giudizi a istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c., trattandosi di controversia in materia di contabilità pubblica relativa al rapporto di servizio con un soggetto qualificabile come agente contabile.
Su questa base la Corte respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva sollevata dal concessionario. L’aggiunta della locuzione “e comunque nelle materie di contabilità pubblica” nella disposizione codicistica, secondo il Collegio, rafforza la giurisdizione contabile e l’ammissibilità dell’azione in forma di giudizio a istanza di parte.
Il rigetto dell’eccezione fondata sulla mancata attivazione del procedimento amministrativo ex artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999 muove dalla constatazione che la fattispecie non ricade nell’art. 172, lett. a), c.g.c., riguardando non già l’impugnazione di provvedimenti definitivi in materia di rimborso di quote inesigibili, bensì un rapporto di dare-avere tra concessionario ed ente impositore.
Nel merito, assumono rilievo assorbente le osservazioni sull’annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018 e operante al 31.12.2018. Il Collegio, richiamando le proprie precedenti pronunce e la giurisprudenza di legittimità, esclude che la condotta del concessionario sia stata colposa: non può ritenersi dimostrato che, in assenza dell’inadempimento, il credito di modesto importo sarebbe stato soddisfatto.
Quanto al danno all’immagine, la Corte ne afferma la risarcibilità solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 51, comma 7, c.g.c., richiamando la sentenza della Corte cost. n. 355/2010. Le spese di lite sono compensate per la novità della questione e l’incertezza applicativa determinata dal susseguirsi degli interventi legislativi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.