Estinzione del processo pensionistico per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 120 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici, la mancata notificazione del ricorso all’amministrazione convenuta per scelta del ricorrente integra una fattispecie assimilabile alla mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione disciplinato dall’art. 155, comma 10, cod. giust. cont. In entrambi i casi, infatti, la controparte non viene chiamata in giudizio per volontà della parte ricorrente e la notificazione non è nulla, ma inesistente. Ne consegue, per analogia, la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, che opera di diritto ed è pronunciata anche d’ufficio con sentenza ai sensi dell’art. 111, comma 4, cod. giust. cont. Non vi è luogo a provvedere sulle spese quando l’ente previdenziale non è stato chiamato in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nel 1982 con la qualifica di primo luogotenente, è titolare dal 07.12.2018 di una pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata con il sistema c.d. misto. Avendo maturato al 07.12.2018 un’anzianità di servizio superiore ai venti anni, ha sostenuto che l’INPS avrebbe dovuto applicare, nel calcolo del trattamento, l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per il personale militare.
Ritenendo che l’ente previdenziale avesse omesso tale applicazione nonostante un’apposita istanza di ricalcolo, il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’aliquota, la rideterminazione del trattamento con gli assegni accessori, gli arretrati, gli interessi e la rivalutazione monetaria. L’INPS non si è costituito e la causa, trattenuta in decisione all’udienza del 20 febbraio 2024, è stata definita con la declaratoria di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico affronta anzitutto una questione preliminare di rito, rilevando che nel giudizio non era instaurato il contraddittorio. L’INPS, pur indicato tra i destinatari del ricorso, non risulta costituito e, soprattutto, non risulta documentata la sua intimazione.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 155 cod. giust. cont. Il comma 3 impone al ricorrente di notificare all’amministrazione il decreto di fissazione dell’udienza, unitamente al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il comma 8 prevede che, se la parte convenuta non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, questi fissi una nuova udienza con termine perentorio per la rinnovazione, che impedisce ogni decadenza. Il comma 10 stabilisce che, se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue; l’art. 111, comma 4, aggiunge che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio con sentenza.
Il passaggio decisivo è la interpretazione analogica. La mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione e il mancato assolvimento dell’onere di notificazione sono accomunati da un identico dato sostanziale: in entrambe le fattispecie la controparte non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente. Da qui l’applicabilità del comma 10 anche al caso di specie, con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
La Corte sottolinea che le due ipotesi sono accomunate anche sotto il profilo della natura del vizio: in entrambi i casi la notifica non è nulla, ma inesistente, cioè non effettuata per volontà della parte. A sostegno richiama due precedenti conformi, la sez. Friuli Venezia Giulia n. 30/2020 e la sez. Sicilia n. 922/2019. Quanto alle spese, non vi è luogo a provvedere, poiché l’ente previdenziale non è stato chiamato in giudizio. Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nota della Redazione
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