Pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato e titolarità attuale dell’assegno (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 181 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge divorziato presuppone la titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile al momento della morte dell’ex coniuge. La titolarità astratta, la mera aspettativa o una precedente corresponsione in unica soluzione non integrano il requisito richiesto dall’art. 9, comma 2, legge n. 898/1970. La sentenza di divorzio produce i propri effetti dal momento del deposito, senza che assuma rilievo il mancato passaggio in giudicato per intervenuta morte di una parte. L’assenza del presupposto economico determina il rigetto della domanda e, ove la pretesa sia manifestamente infondata, la condanna alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta ai superstiti a seguito del decesso dell’ex coniuge. La morte era intervenuta il 18.03.2014, nello stesso giorno della pubblicazione della sentenza di divorzio.
Il giudice del lavoro, con sentenza n. 1751/2021, aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, trattandosi di trattamento pensionistico a carico dello Stato, riassunto dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Campania. Il ricorrente sosteneva che, non essendo la sentenza di divorzio passata in giudicato, lo status coniugale non si era sciolto e la domanda doveva essere accolta. L’INPS eccepiva il difetto del presupposto dell’assegno divorzile.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico muove dall’art. 9, comma 2, legge n. 898/1970, che condiziona il diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità a due presupposti: il mancato passaggio a nuove nozze e la titolarità dell’assegno di cui all’art. 5 della stessa legge. Il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio.
Richiamando la giurisprudenza di appello contabile (Sez. I, n. 55/2019) e l’orientamento di legittimità (nn. 9054/2016, 3635/2012, 10458/2002, 8113/2000), il giudice esclude che all’assegno divorzile possa equipararsi il conferimento in unica soluzione di somme o utilità patrimoniali. L’art. 5 legge n. 263/2005 ha interpretato autenticamente la disposizione, chiarendo che per titolarità dell’assegno si intende l’avvenuto riconoscimento da parte del tribunale ai sensi dell’art. 5.
Il passaggio centrale attiene alla natura del requisito. La Cassazione, Sezioni Unite n. 22434/2018, ha precisato che la titolarità dell’assegno deve essere intesa come attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell’ex coniuge, non già come titolarità astratta. Nel caso di specie il ricorrente non aveva mai beneficiato di alcuna forma di sostentamento economico e non gli era stato riconosciuto l’assegno divorzile.
Quanto al dedotto mancato passaggio in giudicato, il giudice osserva che la sentenza di divorzio n. 31114/2014 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e produce i propri effetti dal deposito. L’assenza dei presupposti sanciti ex lege vota il mezzo introduttivo a reiezione.
Sulle spese, il giudice rileva che il principio di gratuità di cui all’art. 152 att. c.p.c. non opera quando la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria, facendo salvo l’art. 96, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 31, comma 6, c.g.c. Il ricorrente, consapevole di non aver mai beneficiato dell’assegno, è condannato alla refusione delle spese, liquidate in favore dell’INPS in euro 500,00.
Nota della Redazione
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