Indennità di trasferta esclusa dalla base pensionabile per tassatività (Corte dei Conti Sez. I App. n. 53 del 22.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica l’appello dinanzi alla Corte dei conti è ammesso, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto, restando sottratto al giudice di appello il sindacato sulle valutazioni di fatto. La base pensionabile dei dipendenti statali è disciplinata dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, come sostituito dall’art. 15 della legge n. 177/1976, che elenca in modo tassativo gli assegni e le indennità quiescibili e chiude il sistema con una norma di chiusura: nessun altro emolumento può essere computato se la relativa disposizione istitutiva non ne preveda espressamente la valutazione in pensione. Ne consegue che l’indennità di trasferta di cui all’art. 133 del d.P.R. n. 1229/1959 resta esclusa dalla base pensionabile, non rilevando la sua natura retributiva né la sua inclusione parziale nel reddito ai fini contributivi.

Il Fatto

Alcuni dipendenti del Comune di Napoli, già inquadrati con mansioni di messo del Giudice di Pace e collocati a riposo, hanno agito in primo grado per ottenere il riconoscimento del diritto all’inclusione nella base pensionabile dell’indennità di trasferta, nella misura del 50% dell’ammontare percepito. Chiedevano inoltre che il Comune, datore di lavoro, fosse condannato a regolarizzare la certificazione retributiva trasmessa all’INPS e che l’Istituto rideterminasse il trattamento di quiescenza, con i connessi arretrati.

La Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con sentenza n. 197/2022, ha respinto il ricorso, rilevando la tassatività delle voci quiescibili. Avverso tale decisione gli originari ricorrenti hanno proposto appello principale e uno di essi appello incidentale, affidati all’errore di diritto e al vizio di motivazione contraddittoria e apparente.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto il profilo preliminare dell’ammissibilità. Nei giudizi pensionistici l’art. 170 c.g.c., in continuità con il previgente art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994, riserva l’appello ai soli motivi di diritto. Poiché i gravami prospettano opzioni interpretative della normativa ritenute in contrasto con la disciplina vigente, essi sono dichiarati ammissibili, ma nei limiti del solo vizio di motivazione.

Sul punto la Corte richiama l’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 24148/2013: il vizio di omessa o insufficiente motivazione è configurabile solo quando emerga la totale obliterazione di elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione, o l’obiettiva carenza del procedimento logico. Non è tale la semplice difformità rispetto alle attese della parte, che si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione del convincimento di fatto.

Nel merito la Sezione conferma l’orientamento già espresso dalla propria giurisprudenza (Sez. III app. n. 441/2007 e Sez. I app. n. 1233/2014). L’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 individua un nucleo centrale — l’ultimo stipendio, paga o retribuzione — e una serie di assegni e indennità rigorosamente elencati, custoditi da una norma di chiusura che impedisce l’ingresso di altri emolumenti privi di espressa previsione. Se lo stipendio fosse una categoria aperta, l’enumerazione di ulteriori voci perderebbe significato razionale.

Da qui la conclusione: per «ultimo stipendio» deve intendersi solo il corrispettivo delle mansioni proprie della qualifica rivestita. Non rilevano la periodicità o la regolarità della corresponsione, né la mancanza di correlazione con incarichi speciali, perché tali caratteri sono presenti anche in voci che il legislatore ha espressamente incluso. Quanto all’indennità di trasferta, la sua attitudine a formare reddito nella misura del 50% non ne comporta la quiescibilità: decisiva non è la natura reddituale della voce, ma la sua mancata inclusione nell’elenco normativo.

Assorbite le ulteriori questioni, l’appello principale e quello incidentale sono respinti, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese di difesa.

Nota della Redazione

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