Pensione privilegiata e nesso causale: decisivo il parere del CML (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 19 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata, richiede l’accertamento del rapporto eziologico tra le infermità e i fatti di servizio. A tal fine il giudice contabile, in presenza di divergenti valutazioni cliniche, può disporre consulenza tecnica medico-legale ai sensi degli artt. 97, comma 1, e 166 c.g.c.. Il parere dell’organo peritale che escluda il nesso causale, se fondato sull’analisi documentale, motivato e immune da vizi logici, è idoneo a fondare il rigetto della domanda. Al personale della Polizia di Stato, per il trattamento di privilegio, si applica l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 e non l’art. 64, con esclusione del requisito della inabilità al servizio. L’accertamento negativo della dipendenza da causa di servizio contenuto nel provvedimento ministeriale, in quanto definitivo, incide sulla successiva richiesta di trattamento di privilegio, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato in servizio, ha adito la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie del rachide e il conseguente diritto alla pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 8ª, annessa al d.P.R. n. 834/1981. L’istanza di equo indennizzo era stata respinta dal Ministero dell’Interno con decreto n. 3886/18N del 6.11.2018, in conformità al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio. Successivamente il ricorrente presentava domanda di trattamento pensionistico di privilegio.
Il Ministero dell’Interno eccepiva l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il difetto di giurisdizione, chiedendo in ulteriore grado il rigetto. L’INPS eccepiva l’improponibilità per carenza di domanda amministrativa e, in subordine, la propria carenza di legittimazione passiva. Con ordinanza n. 270/2022 il giudice respingeva le eccezioni preliminari e disponeva consulenza tecnica medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto richiamato le questioni preliminari già decise con l’ordinanza n. 270/2022, in parte qua avente contenuto decisorio. Il ricorrente non chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo, per il quale è competente il giudice amministrativo, bensì il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del trattamento pensionistico di privilegio. Da ciò il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione e di quella di difetto di legittimazione passiva dell’INPS.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. Ai sensi dell’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, il dipendente le cui infermità, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A ha diritto alla pensione privilegiata. Tali norme si applicano al personale delle Forze di Polizia in virtù dell’art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987. Ne consegue che il diritto va riconosciuto indipendentemente dal requisito della inabilità al servizio.
La decisione si fonda sulla consulenza tecnica disposta dal Collegio Medico Legale. Il parere ha evidenziato assenze per lombalgia e dorsalgia già pochi anni dopo l’inizio del servizio, elemento indiziario di una genesi eredo-costituzionale del fenomeno artrosico e delle discopatie. Il servizio motomontato non si era protratto a lungo rispetto al danno residuato e l’uniforme distribuzione del fenomeno sull’intero scheletro assile ha orientato verso una causa non riconducibile alla tipologia del servizio.
Il giudice ha aderito integralmente alle conclusioni dell’organo peritale, giudicandole coerenti con la documentazione medica, sufficientemente motivate e immuni da vizi logici e giuridici. Esclusa la dipendenza da causa di servizio, è venuto meno il presupposto dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 per l’attribuzione del trattamento di privilegio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e rigettato, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.