Cessazione della materia del contendere e spese compensate nella esecuzione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 1 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico in cui l’ente previdenziale abbia integralmente dato esecuzione al giudicato mediante la riliquidazione della pensione e il pagamento degli arretrati, cessa la materia del contendere, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, dovendosi ritenere implicitamente concordata l’irrilevanza della pretesa originaria. Una volta accertata la cessazione della materia del contendere, non si applica il secondo comma dell’art. 181 cod. proc. civ. in riferimento all’omessa comparizione della parte attrice in udienza, poiché la definizione nel merito del rapporto è divenuta inutile.

Il Fatto

La ricorrente, unica erede del titolare di un trattamento pensionistico, ha agito innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania lamentando che l’INPS non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 348/2016 di quella stessa Sezione. Con tale pronuncia era stato disposto che l’indennità di incentivazione erogata al lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, cessato il 1° gennaio 1991, fosse computata nella pensione a decorrere dal 20 maggio 2006.

La ricorrente ha quindi domandato la riliquidazione della pensione del de cuius e il pagamento dei conseguenti arretrati, dalla data del 20 maggio 2006 fino al decesso, avvenuto il 25 luglio 2016. Costituendosi, l’INPS ha evidenziato di aver già riliquidato il trattamento e di accingersi a versare gli arretrati. Con successiva memoria la ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento e ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha rilevato come la ricorrente abbia implicitamente concordato sulla cessazione della materia del contendere e non abbia insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Su tale presupposto le spese processuali possono essere compensate integralmente tra le parti.

La Corte ha poi escluso l’applicazione del secondo comma dell’art. 181 cod. proc. civ., che disciplina le conseguenze dell’omessa comparizione della parte attrice all’udienza. Il collegio ha osservato che, una volta accertata la cessazione sostanziale della materia del contendere, l’attivazione di quel meccanismo processuale appare inutile, non residuando alcuna pretesa da esaminare nel merito.

La definizione della controversia è stata quindi dichiarativa: il giudice ha preso atto dell’esecuzione medio tempore intervenuta e ha statuito sulla cessazione del contendere, senza procedere ad accertamenti ulteriori sulla consistenza della pretesa originaria. La decisione, pronunciata all’udienza del 18 dicembre 2023 e depositata il 2 gennaio 2024, ha così definito il giudizio con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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