Pensione privilegiata: prova dell’attitudine al miglioramento e rigetto della domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 209 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Chi agisce davanti al giudice contabile per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità in funzione del diritto a pensione privilegiata deve allegare e provare, o offrire almeno un principio di prova, che la patologia non sia suscettibile di miglioramento, presupposto dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973. La prova della sola dipendenza dal servizio non è sufficiente, poiché un’infermità dipendente da causa di servizio ma migliorabile non genera il diritto a pensione privilegiata. La mancata allegazione di tale requisito può operare sul piano dell’interesse ad agire o su quello del merito, con rigetto della domanda. Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria, ma è di cognizione piena sul rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato con decorrenza dal 1981, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno con cui era stata respinta la sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una epatopatia cronica, per la quale il Comitato di verifica aveva escluso il nesso con i fatti di servizio.

Egli ha chiesto l’annullamento del provvedimento, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie e il conseguente diritto a pensione privilegiata, oltre agli arretrati con rivalutazione e interessi. L’INPS, costituitosi, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e ha contestato l’esistenza stessa di una domanda amministrativa di pensione privilegiata.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero dell’Interno, non costituitosi. Ha poi ricostruito la natura del giudizio, ribadendo che davanti alla Corte dei conti si devolve l’intero rapporto pensionistico e non si è in presenza di un giudizio impugnatorio, con giurisdizione esclusiva estesa a tutte le questioni inerenti l’an e il quantum della pensione.

Sul piano dell’ammissibilità, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva presentato una vera domanda amministrativa di pensione privilegiata: la nota del difensore del 27.01.2021 non costituiva domanda, mentre quella del 12.11.2019 era rubricata come inabilità. Il Collegio ha richiamato la decisione delle SS.RR. n. 12/2023 QM sul tema della previa domanda amministrativa.

Pur esistendo profili di inammissibilità, la Corte ha ritenuto di decidere nel merito applicando il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di definire la causa sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata.

Nel merito, l’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973 subordina la pensione privilegiata alla condizione che le infermità non siano suscettibili di miglioramento. Tale requisito è autonomo rispetto al nesso di dipendenza da causa di servizio. Il ricorrente, su cui grava l’onere probatorio, nulla ha allegato sulle caratteristiche della patologia; neppure la consulenza medica di parte depositata chiarisce se l’infermità sia soggetta a miglioramento.

Da qui la conclusione: in mancanza di prova o di principio di prova sulla non migliorabilità, deve escludersi rilevanza e interesse all’accertamento della dipendenza da causa di servizio, poiché un’infermità migliorabile non fonda comunque il diritto a pensione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in favore dell’INPS e nulla per il Ministero non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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