Pensione di inabilità del dipendente pubblico e prova della capacità lavorativa residua (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 231 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiesto dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995 per il dipendente pubblico cessato dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, va accertato con riferimento al momento della domanda e della visita medico-legale, non a quello della decisione. La capacità lavorativa rilevante è quella generica: non basta la mera inidoneità alle mansioni svolte, occorrendo la perdita di ogni possibilità di reimpiego in attività non usuranti, non dequalificanti e remunerative. Il peggioramento sopravvenuto non retroagisce. Il parere del consulente tecnico d’ufficio, congruamente motivato e non specificamente contestato, è idoneo a fondare il rigetto.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente pubblica con qualifica infermieristica, ha inoltrato il 30 luglio 2019 domanda di pensione ordinaria di inabilità. L’INPS l’ha rigettata, non risultando l’assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa. Di qui il ricorso alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto al trattamento e alle relative maggiorazioni dalla domanda.

L’istituto ha resistito, evidenziando che la ricorrente è già titolare di pensione di inabilità dal settembre 2019 e che la Commissione Medica di Verifica aveva escluso il requisito sanitario. Disposta consulenza presso il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, questi ha concluso per l’insussistenza del requisito alla data della domanda e della visita.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico muove dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che riserva ai dipendenti pubblici cessati per infermità non dipendenti da causa di servizio la pensione calcolata secondo i limiti di età. Presupposto è la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, da riferire al momento della cessazione dal servizio.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Toscana, sez. I, n. 643 del 2004) e contabile (Corte dei conti, Sez. Giur. reg. Campania, n. 186 del 2004). Il termine “qualsiasi” impone di valutare la capacità lavorativa generica, cioè l’attitudine a esercitare proficuamente un lavoro che impegni la persona nelle sue componenti psico-fisiche. Non basta la inidoneità alle mansioni precedenti.

Si escludono dal novero delle attività compatibili quelle usuranti, particolarmente rischiose per la salute, contrarie alla dignità umana o non remunerative. Il giudice deve accertare se le residue energie lavorative possano trovare reimpiego in attività idonee a garantire un’esistenza libera e dignitosa.

Il consulente ha riconosciuto una condizione inabilitante correlata al profilo professionale infermieristico, ma ha escluso che alla data della domanda mancasse ogni capacità lavorativa. Il quadro, pur cronico e in peggioramento, era all’epoca compensato dalla terapia. Residuavano energie spendibili in mansioni amministrative presso la medesima amministrazione. Il parere, non contrastato da osservazioni specifiche, è congruamente motivato.

Il ricorso è pertanto infondato, non essendo provato il requisito alla data dell’istanza e della visita. Le spese sono compensate per la tecnicità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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