Aggravamento respinto se perizia Asl conferma categoria già ascritta (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 23 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico militare, la domanda di aggravamento di infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio va respinta quando il parere medico legale acquisito in via istruttoria confermi l’assenza di un peggioramento ascrivibile a categoria superiore. Il giudice può fondare il convincimento sul parere dell’Asl ove questo sia espresso su attendibili elementi di fatto, sorretto da convincenti argomentazioni logico-giuridiche e da adeguato supporto medico-scientifico. Le contestazioni del consulente di parte non inficiano il parere di ufficio se non introducono elementi idonei a superarlo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, già soldato di leva, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità al ginocchio sinistro, indennizzata con quattro annualità di ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. Nel 2015 ha presentato istanza di aggravamento, assumendo l’evoluzione degenerativa della patologia.

Il Ministero della Difesa ha respinto la domanda con decreto del 2016, aderendo ai giudizi della C.M.O. Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del trattamento privilegiato di ottava categoria dalla data della domanda, oltre a interessi e rivalutazione, e in subordine la consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’accertamento del requisito sanitario, ossia la sussistenza di un aggravamento idoneo a giustificare l’ascrizione a una categoria superiore. Il Giudice unico ha ravvisato la necessità di un approfondimento istruttorio e ha incaricato l’Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro di fornire motivato parere su diagnosi, aggravamento anche sotto il profilo concausale e ascrivibilità della infermità.

Acquisito il parere, la Corte ne ha verificato la tenuta. Il giudizio medico legale ha confermato la correttezza della diagnosi, ma ha escluso che emergessero elementi tali da riconoscere un aggravamento giustificante l’ascrivibilità ad altra tabella o l’ulteriore concessione di una tantum.

Il ricorrente ha contestato tale conclusione attraverso il proprio consulente, già dopo l’invio della bozza del parere. L’Asl ha però confermato il proprio giudizio. Il Giudice ha ritenuto il parere fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato e coerente con le premesse in fatto.

Su queste basi la Corte ha escluso i presupposti per il riconoscimento dell’invocato aggravamento e ha respinto il ricorso, assorbendo ogni altra ragione. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, sono state liquidate a carico del ricorrente in favore del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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