Conto del consegnatario militare: irregolare se privo dei dati di carico, scarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 127 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili della Pubblica Amministrazione è regolare solo se espone, in modo sostanziale, il debito iniziale, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e la rimanenza finale, secondo l’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. L’adozione di un modello riepilogativo delle sole variazioni di valore non è idonea a rappresentare la gestione contabile e determina l’irregolarità del conto, non potendo la forma prevalere sui dati essenziali richiesti dalla legge. La circostanza che la documentazione giustificativa sia trattenuta presso l’Amministrazione, in forza dell’art. 140, comma 5, C.G.C., non esonera l’agente dalla resa del conto completo. Il giudizio di conto è necessario e ineludibile: la parificazione amministrativa e le verifiche interne non suppliscono al controllo giurisdizionale attribuito in via esclusiva al Giudice contabile. La mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C. costituisce autonoma causa di irregolarità.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto di un agente contabile, consegnatario di beni mobili presso un ente militare, per l’esercizio 2018. Il conto era stato compilato su un modello riepilogativo delle variazioni di carico dei materiali e depositato dall’Amministrazione.
Il Magistrato istruttore rilevava profili di irregolarità formale e sostanziale: l’uso del modello sintetico in luogo di quello prescritto, l’inidoneità del documento a rappresentare i risultati della gestione e la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. L’Amministrazione eccepiva la conformità del modello alla prassi e la sufficienza della parificazione; l’agente contestava la propria legittimazione passiva e chiedeva il discarico. Il Collegio era chiamato a decidere sull’approvazione del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di conto, qualificato come procedura giurisdizionale necessaria volta a verificare la corretta gestione del denaro e dei beni pubblici, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul carattere ineludibile del controllo. Da ciò deriva il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione: il referente del conto è l’agente contabile, non l’Amministrazione che cura la mera trasmissione, e il deposito del conto lo costituisce automaticamente in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, C.G.C..
La Corte esclude che le verifiche interne e la parificazione amministrativa possano sostituire l’esame del Giudice contabile, posto che l’art. 103, comma 2, Cost. riserva a quest’ultimo la verifica della regolarità delle gestioni pubbliche, secondo moduli non derogabili.
Nel merito, il consegnatario non è titolare di un mero obbligo di vigilanza, ma di un pregnante obbligo di custodia che implica la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, dovendo il documento dimostrare carico, scarico e resti. Il modello sintetico trasmesso non contiene tali risultanze e già per questo il conto è carente.
La Corte precisa che l’uso del modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 non è automaticamente estensibile all’Amministrazione militare e che la mancata adozione di una forma specifica non incide di per sé sulla validità del conto. Resta però fermo che il conto deve esibire sostanzialmente tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, citato. Le stesse istruzioni operative dell’Amministrazione confermano la necessità di ulteriori registri e fascicoli analitici, che costituiscono parte integrante del conto e vanno trasmessi alla Corte, non potendo essere trattenuti presso gli uffici.
Integra autonoma irregolarità la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C., che impedisce il riscontro sulle verifiche compiute. Il Collegio, pertanto, dichiara irregolare il conto e non procede all’approvazione né al discarico dell’agente; in assenza di condanna, nulla statuisce sulle spese.
Nota della Redazione
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