Ricongiunzione contributiva e riliquidazione della pensione per i periodi INAM ed ENPI (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 240 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La ricongiunzione dei periodi assicurativi prevista dagli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 costituisce lo strumento che consente al lavoratore dipendente di unificare presso la gestione di iscrizione tutti i periodi contributivi, obbligatori, volontari e figurativi, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione. Il giudice accerta la sussistenza dei presupposti quando la documentazione prodotta comprova le retribuzioni corrisposte e i periodi effettivamente lavorati. L’accoglimento della domanda di ricongiunzione determina, quale effetto consequenziale, il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con il riconoscimento dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995. L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei arretrati è infondata quando il termine decorre dal collocamento in quiescenza e le diffide del lavoratore hanno efficacia interruttiva.
Il Fatto
La ricorrente, collocata in pensione anticipata con il sistema misto a decorrere dall’1.6.2020, ha lavorato come infermiera presso l’INAM e l’ENPI negli anni 1976 e 1977. L’Inps non ha riconosciuto il periodo complessivo di sette mesi e diciotto giorni ai fini del trattamento di quiescenza, con la conseguenza di precludere l’applicazione del sistema retributivo e di calcolare un’anzianità inferiore a quella effettiva al 31 dicembre 1995.
Dopo le diffide del 28.7.2022 e del 31.10.2022 rimaste senza esito, la lavoratrice ha adito la Corte dei conti per ottenere la ricongiunzione dei contributi e la riliquidazione della pensione. L’Inps ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti Istituti, ha concluso per l’infondatezza del ricorso e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei maturati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha respinto la domanda di integrazione del contraddittorio, rilevando che l’Inps è l’unico soggetto competente ad assumere i provvedimenti in materia previdenziale. La richiesta dell’Istituto non trovava dunque fondamento, poiché nessun altro ente era titolare del potere di incidere sulla posizione assicurativa della lavoratrice.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina della legge 7 febbraio 1979 n. 29, che attribuisce al lavoratore dipendente la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la ricongiunzione presso la gestione di iscrizione di tutti i periodi contributivi dei quali sia titolare. La finalità della norma è garantire l’effettività della tutela previdenziale, unificando i periodi maturati in settori diversi per ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.
Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti sulla base della documentazione prodotta: le note dell’Enpi del 28.7.1977, quelle dell’Inam del 29.7.1976, del 29.7.1977, del 15.10.1984 e del 10.2.1989, nonché il prospetto INPDAP del 3.2.2000 relativo alle trattenute sullo stipendio nel periodo tra l’1.7.1976 e il 31.12.1977. È emerso inoltre che la lavoratrice aveva presentato istanza di ricongiunzione all’Inps in data 2.4.1993. Tali elementi hanno dimostrato in modo esatto e completo le retribuzioni e i periodi lavorati.
La Corte ha pertanto dichiarato il diritto alla rideterminazione della pensione con il riconoscimento dei contributi versati nei periodi dal 19.7.1976 al 30.9.1976, dal 22.3.1977 al 22.6.1977 e dal 25.7.1977 al 30.9.1977, con tutti gli effetti di legge, incluso il riconoscimento dell’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995. L’accoglimento della domanda di ricongiunzione ha implicato l’accoglimento di quella concernente la riliquidazione del trattamento in godimento.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il giudice l’ha giudicata infondata: il collocamento in quiescenza risale all’1.6.2020 e le diffide del 28.7.2022 e del 31.10.2022 hanno interrotto il termine. Considerando l’esordio della prescrizione dalla quiescenza e l’effetto interruttivo delle diffide, nessuna prescrizione dei ratei si era verificata, essendo peraltro il ricorso notificato entro il quinquennio. L’Inps è stato quindi condannato alla corresponsione del trattamento rideterminato e delle differenze sui ratei arretrati, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima nei limiti indicati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, a decorrere dall’1.6.2020. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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