Contribuzione figurativa invalidi: legittimazione INPS e nesso tra invalidità e beneficio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 248 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, l’INPS è legittimato passivo nel giudizio contabile, poiché assume una funzione sostanziale nel procedimento che definisce la posizione previdenziale, essendo il soggetto preposto all’erogazione del trattamento pensionistico. L’omessa presentazione della previa domanda amministrativa non comporta l’inammissibilità del ricorso, quando l’atto di riconoscimento del beneficio è vincolato e rigidamente ancorato alla percentuale di invalidità fissata dalla legge, non potendo l’Amministrazione attribuire il bene giuridico fuori dai presupposti normativi. La controversia sull’accertamento dell’invalidità civile presuppone, in sede istruttoria, l’acquisizione di un motivato parere medico-legale volto a verificare la riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura richiesta e l’ascrivibilità a una delle prime quattro categorie della tabella A, con individuazione della data di decorrenza.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione, chiede il riconoscimento di un’invalidità civile pari o superiore al 75 per cento, al fine di ottenere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. La Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile di Salerno, in data 5.4.2023, aveva accertato un’invalidità nella misura del 50 per cento.

Il ricorrente contesta tale giudizio e deduce un grave quadro patologico comprovato dalla documentazione in atti. L’INPS, costituendosi, chiede in via preliminare l’estromissione per carenza di legittimazione passiva, quale mero ordinatore secondario di spesa, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per l’omessa istanza amministrativa ex art. 153 lett. b c.g.c., chiede nel merito il rigetto e, in subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta anzitutto le due eccezioni preliminari. Quanto al difetto di legittimazione passiva, l’eccezione è infondata: l’Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale, in quanto preposto all’erogazione del trattamento pensionistico.

Del pari è respinta l’eccezione di inammissibilità per mancata presentazione della previa domanda amministrativa. La natura vincolata dell’atto di riconoscimento del beneficio, rigidamente ancorata alla percentuale di invalidità prevista dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, rende evidente che l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto attribuire al ricorrente il bene giuridico richiesto: l’adempimento non avrebbe avuto alcuna utilità concreta.

Nel merito, la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale e concerne l’accertamento dell’invalidità civile in misura superiore a quella già accertata dalla Commissione medica di Salerno. Il giudice ritiene necessario acquisire un motivato parere medico-legale sul quesito volto a stabilire se sussista una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74 per cento, ovvero se il quadro morboso sia ascrivibile a una delle prime quattro categorie della tabella A del d.P.R. n. 834/1981, ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa, con indicazione della data di decorrenza in caso positivo.

Il Collegio respinge quindi le eccezioni di inammissibilità e ordina all’Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa dell’Asl Salerno di pronunciarsi sul quesito, previa visita medica e esame della documentazione, assegnando i termini per la relazione e le controdeduzioni e riservando le spese al merito. Fissa all’udienza del 17.1.2025 la prosecuzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *