Dirigenti scolastici, benefici CCNL 2016-2018 computabili sulla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 277 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente scolastico cessato dal servizio durante la vigenza del CCNL Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, stipulato l’8 luglio 2019, ha diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza con il computo integrale nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dagli artt. 39 e 40 del CCNL, compresi gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa maturati successivamente al collocamento a riposo. L’art. 40, comma 1, del CCNL prevede che le retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 39 hanno effetto sul trattamento di quiescenza, e il comma 3 ne stabilisce il computo anche per gli incrementi successivi alla cessazione, senza distinzione alcuna. La deroga all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che ancora la pensione alla retribuzione effettivamente percepita l’ultimo giorno di servizio, è ammessa proprio in virtù di specifiche clausole contrattuali che considerano il pensionato come ancora in servizio ai limitati fini del calcolo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dirigente scolastico del M.I.U.R. in quiescenza dal 1° settembre 2017, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante adeguamento al CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018. Dopo aver notificato diffida in sede amministrativa, rimasta senza seguito, ha convenuto in giudizio l’INPS e il M.I.U.R. – U.S.R. Campania, prospettando una disparità di trattamento rispetto ad altre Regioni che avevano già dato attuazione alle prescrizioni contrattuali.
L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, sostenendo che la riliquidazione presuppone la trasmissione delle certificazioni retributive da parte del datore di lavoro e contestando i conteggi attorei. L’U.S.R. Campania ha chiesto il rigetto o la cessazione della materia del contendere, allegando di aver già inserito gli aumenti contrattuali nel sistema Passweb. Nel corso del giudizio l’INPS ha documentato una riliquidazione parziale, mentre la parte attrice ha insistito per l’integrale accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico affronta la questione centrale: se i benefici economici previsti dal CCNL Area dirigenziale 2016-2018 debbano essere computati integralmente nella base pensionabile anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione dal servizio. La Corte muove dal principio generale secondo cui le norme contrattuali riguardano il rapporto di lavoro in attività di servizio e solo eccezionalmente si riflettono sul trattamento pensionistico.
Tale riflesso è ammesso quando specifiche clausole contrattuali attribuiscano i miglioramenti anche al personale collocato a riposo durante la vigenza del contratto. In tal caso, ai limitati fini del calcolo, il pensionato è considerato ancora in servizio, in deroga al criterio dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973.
La Corte esamina l’art. 40 del CCNL e rileva che il comma 1 dispone espressamente l’effetto delle retribuzioni di cui all’art. 39 sul trattamento di quiescenza, mentre il comma 3 stabilisce il computo di tutti gli incrementi anche successivi al collocamento a riposo. L’uso del termine “integralmente” non lascia spazio a incertezze. Un argomento a contrario è tratto dal medesimo comma 3, che per il TFS limita il calcolo agli scaglionamenti maturati alla data di cessazione: la diversità di disciplina conferma la volontà di computo pieno ai fini pensionistici.
Poiché il ricorrente è cessato dal servizio il 1° settembre 2017, durante la vigenza contrattuale, tutti i benefici devono essere computati nella base pensionabile, compresi gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31 dicembre 2018. Le argomentazioni dell’INPS sono disattese, in linea con la prevalente giurisprudenza contabile richiamata e con le pronunce della stessa Sezione.
L’INPS ha provato documentalmente la riliquidazione parziale intervenuta, con aumento della P.A.L. e della retribuzione pensionabile alla cessazione. Ciò non esaurisce però la pretesa attorea. I conteggi del consulente di parte sono giudicati inidonei, privi di riscontri documentali e riferimenti normativi. Le spese di lite sono integralmente compensate per la complessità giuridica della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.