Spese di lite compensate per inerzia dell’INPS nell’esecuzione del giudicato pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 278 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 218, comma 6, C.G.C., il giudice è competente a conoscere di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza del giudicato. La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di cessazione non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, che si giustifica quando il ritardo nell’adempimento è concretamente rilevabile e l’ente non abbia posto in essere alcuna attività utile a dare esecuzione al giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, figlio di un lavoratore deceduto in attività di servizio, aveva ottenuto con la sentenza n. 439/2016 della Sezione Giurisdizionale per la Campania il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta, con decorrenza dal mese successivo alla domanda e con la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati.
Nonostante la notifica della sentenza all’INPS nell’aprile 2017, l’Istituto non aveva dato alcuna esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esatta esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’ente alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alle spese. Nel corso del giudizio l’INPS ha provveduto al pagamento delle somme, liquidate sul rateo di aprile 2024.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il quadro delle proprie competenze. In sede di ottemperanza, a mente dell’art. 218, comma 6, C.G.C., il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza. Su questa base esamina lo stato dell’esecuzione nel momento della decisione.
Dalla documentazione e dalla nota integrativa della difesa del ricorrente emerge che le somme indicate dall’ente sono state accreditate nel mese di aprile 2024 e che le stesse sono da ritenersi esaustive della pretesa azionata. Il giudice reputa pertanto sussistenti le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa integralmente soddisfatta in corso di causa.
La parte più significativa della pronuncia riguarda la regolazione delle spese. L’INPS aveva chiesto la compensazione, sostenendo che l’interessato, dopo la notifica della sentenza, non avesse assunto ulteriori iniziative per ottenerne l’esecuzione. Il giudice non aderisce a questa prospettazione e valorizza invece l’inerzia dell’Istituto.
Dopo la notifica della sentenza n. 439/2016, avvenuta nell’aprile 2017, l’INPS non aveva mai richiesto l’IBAN del ricorrente, né dato riscontro ai solleciti. L’ente non ha saputo spiegare, come richiesto con l’ordinanza a verbale del 12/3/2024, il motivo di tale omissione. Il giudice osserva che proprio l’attività di richiesta dell’IBAN avrebbe consentito la dovuta liquidazione delle spettanze.
Il ritardo nell’adempimento si rivela dunque concretamente rilevabile. Da qui la condanna dell’INPS alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 750,00 onnicomprensivi, da attribuirsi ai procuratori antistatari. La questione della penalità di mora, inizialmente richiesta, resta assorbita dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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