ANF sulla pensione di reversibilità al coniuge superstite inabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 2 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegno per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità, il requisito sanitario previsto dall’art. 2, comma 8, d.l. n. 69/1988, convertito con legge n. 153/1988, consiste nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro e non coincide necessariamente con la totale incapacità lavorativa, ben potendo essere integrato da riduzioni anche meno significative della capacità di lavoro. Rileva, a tal fine, l’inidoneità concreta del soggetto a svolgere un’attività effettivamente remunerativa, tale da procurare in modo potenzialmente continuativo mezzi bastevoli all’appagamento dei normali bisogni della vita. La sussistenza del requisito è accertabile mediante il parere del Collegio medico legale, che ne accerta la ricorrenza alla data di decorrenza della pensione di reversibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità, invalido al 100% con necessità di assistenza continua, chiedeva all’INPS il pagamento degli ANF sulla pensione di reversibilità, con decorrenza dalla data di decorrenza della pensione stessa. L’istante rappresentava di avere presentato domanda amministrativa e di essere in possesso del requisito sanitario, essendo anche titolare di indennità di accompagnamento.
L’INPS, costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che il ricorrente non fosse in possesso del requisito sanitario degli ANF, costituito dalla presenza di patologie tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. La difesa dell’Istituto evidenziava che le valutazioni medico-legali per le due prestazioni sono diverse e che la parte nulla aveva chiarito circa le proprie attitudini lavorative.
La Motivazione della Corte
La questione controversa attiene al requisito sanitario previsto in materia di assegno per il nucleo familiare dall’art. 2, commi 2, 6 e 8, d.l. n. 69/1988, convertito con legge n. 153/1988, che si riferisce ai soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
Il Giudice osserva che detto requisito postula una invalidità solo tendenzialmente completa e non coincide necessariamente con un’incapacità lavorativa totale, ben potendo essere integrato da riduzioni meno significative della capacità di lavoro, purché la menomazione sia di tale entità da procurare in concreto l’inidoneità del soggetto a svolgere un’attività effettivamente remunerativa. La tesi della difesa attrice trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 7668 del 20 agosto 1996) e nella giurisprudenza contabile (Sezione Sardegna n. 299 del 17 maggio 2010; Sezione Liguria n. 198 del 2 marzo 2007; Sezione Basilicata n. 257 del 4 dicembre 1997).
Il Collegio medico legale, in linea con la relazione svolta nel giudizio per l’indennità di accompagnamento, ha ritenuto che, sulla scorta della documentazione in atti, il ricorrente, all’epoca dell’istanza di reversibilità, fosse totalmente privo della capacità a proficuo lavoro, versando in una condizione clinica complessiva che lo rendeva inabile a qualsiasi proficuo lavoro e pertanto pienamente in possesso dei requisiti utili all’erogazione degli assegni.
Il Giudice condivide il parere medico-legale, basato su attendibili elementi di fatto, convincenti argomentazioni logico-giuridiche e adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato con riferimento al quadro clinico complessivo e all’età avanzata del ricorrente; l’Amministrazione resistente non ha articolato alcun rilievo anche dopo la ricezione del parere preliminare.
Quanto al requisito economico, l’ANF compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo tabelle aggiornate annualmente che individuano il limite massimo di reddito e gli importi per fasce. Viene in rilievo la tab. 19 relativa ai nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili. Dagli atti emerge un principio di prova del rispetto del limite massimo di reddito, restando a carico dell’INPS la verifica annuale dell’effettivo reddito per la determinazione degli importi specifici.
Nota della Redazione
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