Assegno nucleo familiare su pensione reversibilità e cessazione materia contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 300 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il sopravvenuto pagamento integrale della pretesa azionata da parte dell’ente previdenziale, accertato attraverso la relazione amministrativa e l’elaborato contabile di liquidazione, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La soddisfazione piena dell’interesse del ricorrente nel corso del processo preclude ogni ulteriore pronuncia di merito sulla domanda. Le spese di lite sono compensate tra le parti quando la definizione del giudizio consegua a un pagamento satisfattivo intervenuto in pendenza di causa.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, aveva presentato nel maggio 2021 all’INPS istanza per il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare, in relazione allo stato di inabilità riconosciuto al 100%. L’ente non aveva fornito alcun riscontro, né aveva definito il successivo ricorso al Comitato provinciale.

Con ricorso depositato il 9.3.2022 la ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per ottenere la condanna dell’INPS alla corresponsione dell’assegno sulla pensione di reversibilità, con decorrenza dal riconoscimento dello stato di invalidità, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre ratei arretrati, rivalutazione e interessi.

La Motivazione della Corte

La questione concerneva il diritto all’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge n. 153/1988 su pensione di reversibilità, con decorrenza anteriore alla domanda amministrativa. Nel corso del giudizio l’INPS si è costituito riconoscendo la pretesa attorea.

L’Istituto ha rappresentato di avere disposto la liquidazione degli assegni sulla pensione di reversibilità in favore della ricorrente, unitamente al pagamento degli arretrati, con decorrenza luglio 2017, mediante la rata di pensione del febbraio 2024.

La Corte ha verificato tale circostanza, affermata nella relazione amministrativa trasmessa in data 24.11.2023 e comprovata dall’elaborato contabile della liquidazione allegato agli atti. Il pagamento è stato ritenuto interamente satisfattivo della pretesa azionata.

In ragione di ciò, il Giudice unico ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese di lite tra le parti. All’udienza la difesa della ricorrente aveva aderito alla richiesta di cessazione, insistendo unicamente per la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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