Danno erariale da mercimonio di loculi cimiteriali e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 319 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della gestione dei servizi cimiteriali, investito di un servizio di pubblica utilità in regime di concessione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio ed è legato da rapporto di servizio con l’amministrazione concedente, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile. Il rapporto di servizio rileva anche se instaurato di fatto e a prescindere dal titolo, purché il privato risulti inserito nell’apparato organizzativo dell’ente e compartecipe del suo operato. La costruzione e la cessione a privati di loculi cimiteriali senza autorizzazione, ricavati da preesistenti edicole, integra danno erariale da mancato introito, da danno da tangente e da interruzione del nesso sinallagmatico, quantificabile equitativamente. Difetta la giurisdizione del giudice contabile rispetto a chi, pur inserito nell’organizzazione del concessionario, abbia agito al di fuori delle funzioni pubblicistiche.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il comandante della Polizia mortuaria di un Comune, il titolare e amministratore di fatto delle società concessionarie dei servizi cimiteriali, un capo del personale e la società cooperativa affidataria, chiedendo la condanna al risarcimento di complessivi euro 211.737,469. Secondo l’accusa contabile, i convenuti avrebbero realizzato e venduto a privati undici nuovi loculi cimiteriali, ricavati da preesistenti edicole funerarie, all’insaputa dei titolari delle concessioni e in violazione del regolamento di polizia mortuaria.
La condotta sarebbe stata agevolata dal comandante, che avrebbe attestato falsamente la natura di lavori di ordinaria manutenzione, autorizzando la traslazione delle salme, la posa dei marmi e la voltura delle concessioni, dietro un compenso mensile e una quota sul ricavato delle vendite. I convenuti si sono costituiti eccependo la prescrizione dell’azione e, nel merito, l’insussistenza del danno e del rapporto di servizio; uno di essi è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato d’ufficio, ai sensi dell’art. 15 c.g.c., la sussistenza del rapporto di servizio, quale presupposto della propria giurisdizione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 7640/2020, n. 19086/2020, n. 11186/2023), ha ribadito che il privato è soggetto alla giurisdizione contabile quando sia inserito nell’apparato organizzativo dell’ente e ne divenga compartecipe, qualunque sia il titolo della gestione, potendo anche mancare un rapporto formalizzato.
Su questa base la Corte ha riconosciuto il rapporto di servizio del comandante, pubblico ufficiale dipendente del Comune, nonché del titolare e della società concessionaria: il concessionario del servizio cimiteriale è incaricato di pubblico servizio, poiché opera in funzione della concessione e in adempimento degli obblighi da essa imposti, assumendo il ruolo di organo indiretto dell’amministrazione.
Rispetto al capo del personale, invece, la Sezione ha escluso il rapporto di servizio. La condotta contestata — avvicinare i privati per proporre l’acquisto dei loculi — non era collegata alla qualifica rivestita, né esprimeva una funzione pubblicistica, trattandosi di attività meramente materiale. Ne è derivata la declinatoria di giurisdizione e la declaratoria di contumacia.
L’eccezione di prescrizione è stata respinta. La Corte ha applicato l’art. 85, quarto comma, d.l. n. 18/2020, che ha sospeso i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e scadenti entro il 31 agosto 2020, con slittamento della scadenza quinquennale a gennaio 2024 e conseguente tempestività dell’invito a dedurre notificato nel settembre-ottobre 2023.
Nel merito, la Sezione ha qualificato il loculo come bene extra commercium, non cedibile tra privati se non previa autorizzazione comunale, richiamando gli artt. 92 e 94 d.P.R. n. 285/1990 e la giurisprudenza amministrativa sul ius sepulchri. Ha quindi confermato il danno da mancato introito di euro 22.000, ridotto il danno da tangente a euro 16.400 e rideterminato al 10 per cento la quota di retribuzione distolta, con condanna della società nei limiti della propria percentuale di esecuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.