La rinuncia agli atti accettata dalle parti estingue il giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 380 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo, compiuta dalla parte o da un suo procuratore speciale e accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La rinuncia può essere notificata alle altre parti o comunicata verbalmente in udienza e produce effetto solo con l’accettazione dei soggetti interessati alla prosecuzione. L’accettazione della controparte costituita e la mancata opposizione della Procura erariale rendono la rinuncia idonea a produrre l’effetto estintivo. L’estinzione del processo comporta che nulla sia statuito sulle spese di lite, secondo la previsione del comma 7 dello stesso articolo.

Il Fatto

Una società titolare di un servizio di mobilità urbana ha instaurato davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, un giudizio in riassunzione nei confronti del concessionario della riscossione. La ricorrente chiedeva l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancato introito di somme iscritte a ruolo, oltre al danno all’immagine.

Intervenuta la Procura erariale, l’Avvocatura dello Stato eccepiva il difetto di legittimazione attiva e l’inammissibilità del ricorso per contrasto con la normativa sul discarico dei carichi, contestando nel merito la fondatezza della domanda. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia agli atti, cui ha fatto seguito l’accettazione della parte convenuta.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene agli effetti della rinuncia agli atti del processo quando questa sia accettata dalla controparte costituita. Il collegio richiama l’art. 110 c.g.c., che disciplina la rinuncia compiuta dalla parte o da un suo procuratore speciale e ne subordina l’efficacia all’accettazione delle altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.

La Corte verifica anzitutto le modalità della rinuncia, che può essere notificata alle controparti oppure comunicata verbalmente in udienza. Nel caso concreto la ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia, poi accettato dalla parte convenuta con apposito atto. All’accettazione si aggiunge la circostanza che la Procura erariale non ha formulato alcuna opposizione, ribadita all’udienza anche per voce del difensore della ricorrente.

Ricorrono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio. Il collegio applica la conseguenza processuale prevista dal comma 7 dell’art. 110, disponendo che nulla sia statuito sulle spese di lite. La decisione è assunta in camera di consiglio e definita con pronuncia di estinzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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