Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario di beni in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 388 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di proprietà dell’ente e di beni mobili già in uso presso le strutture non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 74 r.d. n. 2440/1923, sono tenuti al conto gli agenti che abbiano maneggio di denaro o debito di materia, intendendosi per materia i soli beni e valori mobiliari iscritti nella parte attiva del patrimonio, con esclusione degli immobili. L’art. 6, comma 1, d.p.r. n. 254/2002 distingue il consegnatario per debito di custodia, agente contabile, dal consegnatario per debito di vigilanza, agente amministrativo; il successivo art. 12 esclude espressamente i secondi dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con gestione di cassa o di magazzino: ne è quindi incompatibile la gestione di immobili e di mobili già in uso. Il conto eventualmente reso in tali ipotesi è di natura amministrativa e non giudiziale, con conseguente inammissibilità del giudizio di conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dal deposito del conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili presso il presidio ospedaliero di una azienda sanitaria locale, per l’esercizio finanziario 2022. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, rilevava in via principale l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto, riguardando la gestione prevalentemente beni immobili di proprietà dell’ente e beni mobili già in uso presso le strutture del presidio.

In via subordinata, la relazione contestava l’irregolarità del conto per non conformità al modello previsto dal d.p.r. n. 194/1996, difettando il dettaglio dei beni con indicazione della consistenza quantitativa a inizio e fine esercizio e delle relative variazioni. L’agente contabile aderiva alle richieste del magistrato istruttore, cui si associava il pubblico ministero. La Sezione era dunque chiamata a decidere sulla sussistenza dell’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

La questione centrale concerne la sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario preposto alla gestione di beni immobili e di beni mobili già in uso. La Corte muove dall’art. 74 r.d. n. 2440/1923, che impone il conto agli agenti con maneggio di denaro o debito di materia, chiarendo che per materia si intendono i soli beni e valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio, con esclusione degli immobili e di quelli considerati tali agli effetti degli inventari.

Il percorso argomentativo si snoda poi attraverso la disciplina regolamentare. L’art. 6, comma 1, d.p.r. n. 254/2002 qualifica i consegnatari secondo la veste assunta: agenti amministrativi per debito di vigilanza, oppure agenti contabili per debito di custodia. Il successivo art. 12 esclude espressamente i consegnatari per debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva che solo i consegnatari per debito di custodia sono tenuti al conto giudiziale.

La Corte delinea la distinzione sostanziale tra le due figure. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o di materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino; esso presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni. Il debito di vigilanza attiene invece al soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, ovvero gestisce le scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso, con obbligo di definizione del solo conto amministrativo.

Su queste basi, la Sezione afferma che nei confronti di chi gestisce beni immobili o beni mobili già in uso non si ravvisano i caratteri tipici dell’obbligo di custodia, risultando la gestione incompatibile con la logica della presa in carico e dello scarico. Il conto relativo a tali beni, ove reso, ha natura amministrativa e non giudiziale. Nel caso concreto, il conto contiene immobili di proprietà dell’ente e beni mobili in uso, con scarico diretto ai centri di costo richiedenti e senza giacenze di magazzino: il consegnatario è dunque qualificabile come agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto inammissibile, con nulla per le spese trattandosi di pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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