Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nella pensione di riversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 384 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in sede amministrativa della pensione di riversibilità all’orfano maggiorenne inabile, intervenuto dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale, determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini della pensione di riversibilità l’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 esige, per l’orfano maggiorenne, l’inabilità permanente a proficuo lavoro, la convivenza a carico del dante causa e lo stato di nullatenenza, condizioni che l’art. 86 del medesimo d.P.R. vuole sussistenti al momento della morte del pensionato. Il ritardo dell’Istituto previdenziale nell’avviare gli accertamenti sanitari, avvenuto dopo la domanda e la proposizione del ricorso, giustifica la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche in assenza di una pronuncia di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, orfano maggiorenne del padre deceduto, presentava il 17/5/2019 istanza all’INPS per ottenere la pensione di riversibilità quale orfano inabile e vivente a carico del dante causa. L’Istituto serbava il silenzio. Seguiva, senza esito, il ricorso al Comitato Provinciale INPS del 24/10/2019. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, chiedendo il riconoscimento del diritto con decorrenza dal decesso del dante causa o, in subordine, dalla domanda.

Nel giudizio l’INPS eccepiva l’esistenza nel nucleo familiare di altro soggetto titolare di reddito. Il Giudice, con ordinanza, onerava l’Istituto del deposito del fascicolo amministrativo in applicazione del principio della vicinanza della prova. In data 29/8/2023 l’INPS depositava una memoria difensiva; il ricorrente produceva modelli 730 del dante causa a dimostrazione della vivenza a carico.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il trattamento di reversibilità dell’orfano maggiorenne. Il Giudice ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 82 del d.P.R. n. 1092/1973 richiede l’inabilità permanente a proficuo lavoro, la convivenza a carico del dipendente o pensionato e lo stato di nullatenenza; l’art. 85 precisa che l’orfano si considera a carico quando il dante causa forniva, in tutto o in parte preponderante, i mezzi di sussistenza; l’art. 86 statuisce che le condizioni soggettive devono sussistere al momento della morte del pensionato e che, venendo meno, la pensione è revocata.

Sul piano processuale, entrambe le difese hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento delle competenze pretese. Il Giudice riconosce quindi l’esistenza dei presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione.

La parte più significativa riguarda le spese. La domanda amministrativa era stata proposta il 17/5/2019 e seguita dal ricorso al Comitato Provinciale il 24/10/2019, rimasto senza esito. La Commissione Medica di Verifica di Napoli ha visitato il ricorrente soltanto il 10/10/2023, accertando l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del dante causa. Solo in presenza di tale attestazione l’INPS ha potuto liquidare la pensione.

Il Giudice rileva che la visita è stata effettuata oltre quattro anni dopo la domanda, perché la Sede INPS competente ha inoltrato la richiesta alla Commissione Medica soltanto il 17/7/2023, per ragioni non illustrate. In applicazione della soccombenza virtuale, l’INPS è condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi ed onnicomprensivi € 1.000,00, con attribuzione al procuratore anticipatario. Il ritardo nell’adempimento, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna, rigettando la richiesta di compensazione avanzata dall’Istituto.

Il ricorso è quindi dichiarato cessata la materia del contendere, con condanna dell’INPS alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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