Pensione privilegiata esclusa se la patologia precede l’arruolamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 436 del 20.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego sulla dipendenza da causa di servizio di una patologia è autonomamente impugnabile davanti alla Corte dei conti, anche quando la previa istanza amministrativa fosse finalizzata al solo equo indennizzo, poiché l’interesse del militare consiste nell’evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione privilegiata. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è privo di legittimazione passiva, perché il Comitato di verifica per le cause di servizio esprime un mero parere endoprocedimentale. La dipendenza causale va esclusa quando la patologia risulti già diagnosticata prima dell’arruolamento, atteso che il rapporto di causalità è logicamente incompatibile con una malattia preesistente.
Il Fatto
Un militare ha prestato servizio di leva nell’Arma dei Carabinieri per dodici mesi, dal 17 febbraio 2003 al 16 febbraio 2004, nove dei quali trascorsi presso l’aeroporto di Ciampino. Nel 2005 ha presentato istanza per la dipendenza da causa di servizio di una cardiomiopatia ipertrofica. Nel 2006 la patologia è stata ascritta in settima categoria dalla Commissione medica ospedaliera; nel 2008 il Comitato di verifica per le cause di servizio ha negato la dipendenza, diniego poi consacrato nel decreto n° 1207 del 10 febbraio 2011.
Il militare ha chiesto alla Corte dei conti l’accertamento della dipendenza e l’attribuzione della pensione privilegiata in settima categoria. Si sono costituiti il Ministero della Difesa, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei, e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare la Sezione afferma che il diniego di dipendenza da causa di servizio è censurabile davanti alla Corte anche quando l’istanza amministrativa non fosse diretta alla pensione privilegiata. Sussiste infatti l’interesse a evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla futura richiesta pensionistica; a radicare quell’interesse è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico, secondo Sezioni Riunite n. 12/2023.
È poi accolta l’eccezione del MEF: la carenza di legittimazione passiva discende dal fatto che il Comitato di verifica si limita a esprimere un parere endoprocedimentale. Risulta perciò superfluo lamentarne l’erroneità fattuale o l’illegittimità per dimostrare la dipendenza causale invocata.
Nel merito la domanda è rigettata. Il lungo lasso temporale tra il diniego notificato il 3 ottobre 2011 e la proposizione del ricorso mal si concilia con la postulazione attorea. La Sezione esclude rilievo al carattere stressante dei turni e all’assenza di una prova negativa a carico di controparte, trattandosi di mere illazioni; né dall’arruolamento può trarsi una presunzione di assenza di patologie predisponenti.
Dirimente è la relazione clinica del 25 gennaio 2023, la cui anamnesi patologica remota ricorda una diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva già all’età di tredici anni. Poiché la medesima patologia era presente circa un decennio prima dell’arruolamento, la dipendenza causale dal servizio è palesemente esclusa, restando irrilevanti il pregresso tabagismo e l’eccesso ponderale.
La carenza di legittimazione passiva del MEF e l’infondatezza della domanda conducono alla condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro per ciascuna Amministrazione, tenuto conto dell’esaurimento del giudizio in un’unica udienza.
Nota della Redazione
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