Resa del conto: distinzione tra debito di custodia e di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 470 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale grava esclusivamente sugli agenti contabili titolari di un debito di custodia, non sui consegnatari per debito di vigilanza. Il debito di custodia presuppone il maneggio di denaro o la gestione di cassa o di magazzino, con obbligo restitutorio dei beni in deposito. I beni mobili inventariati e assegnati all’ufficio destinatario, in quanto immessi in uso, generano un obbligo di sola vigilanza, che non impone la resa del conto giudiziale. Per i beni immobili e per quelli considerati tali agli effetti dell’inventario, tra cui le raccolte librarie, la gestione non è compatibile con il debito di custodia, con la conseguenza che il giudizio di conto è inammissibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso, per l’esercizio finanziario 2019, dal consegnatario dei beni inventariati di un dipartimento universitario. La vicenda riguarda beni mobili assegnati all’ufficio destinatario, volumi e riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca e beni immobili ai fini inventariali.
Il magistrato relatore, con la propria relazione, ha prospettato l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto per tali categorie di beni, chiedendone l’improcedibilità o l’inammissibilità. La Procura ha aderito a tale valutazione. L’agente contabile, costituitosi, ha sostenuto di aver depositato il conto per doverosità in presenza di incertezza interpretativa, concordando sull’esclusione dell’obbligo per i beni di sola vigilanza.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che impone la resa del conto agli agenti che abbiano il maneggio di denaro o un debito di materia. Il concetto di materia ricomprende i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio dell’Ente, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari.
La Corte distingue nettamente le due figure del consegnatario. L’agente contabile, titolare del debito di custodia, è obbligato alla resa del conto giudiziale; l’agente amministrativo, titolare del debito di vigilanza, è escluso da tale obbligo. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino, con obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il debito di vigilanza, invece, postula la sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori o la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Il discrimine è individuato nella destinazione materiale del bene. Sussiste l’obbligo di custodia quando i beni restano nella disponibilità del soggetto incaricato, tenuto ad attività di conservazione. Ricorre l’obbligo di vigilanza quando i beni, previamente inventariati, sono messi in uso mediante consegna agli utilizzatori. Ne deriva l’esclusione dell’obbligo di resa del conto per impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi assegnati all’ufficio destinatario.
Quanto ai beni immobili, la Corte osserva che il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la loro gestione. Il conto eventualmente reso per gli immobili è di natura amministrativa, non giudiziale. Identica conclusione vale per volumi e riviste della biblioteca, poiché l’art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924) considera immobili agli effetti dell’inventario anche le biblioteche e le raccolte che vi si contengono.
La Sezione richiama sul punto un orientamento consolidato delle sezioni giurisdizionali regionali. In definitiva, limitatamente ai beni inseriti nel conto, il consegnatario è qualificabile come agente amministrativo e, come tale, non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente inammissibilità del giudizio. Data la pronuncia in rito, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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