Inammissibile il conto giudiziale del consegnatario per soli obblighi di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 469 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente che li abbia ricevuti in consegna per la sola vigilanza sul corretto impiego, essendo i beni già inventariati e assegnati agli uffici destinatari, non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 74 del R.D. n. 2440/1923, l’obbligo di rendicontazione dinanzi al giudice contabile presuppone un debito di custodia con gestione di cassa o di magazzino, con presa in carico e scarico dei beni, restando esclusi i beni immobili e quelli considerati tali agli effetti degli inventari. I volumi e le riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca sono assimilati agli immobili ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 827/1924. Il conto reso da chi riveste la qualità di agente amministrativo è inammissibile.
Il Fatto
Un docente universitario aveva reso il conto giudiziale, quale consegnatario per l’esercizio finanziario 2021, dei beni mobili inventariati del dipartimento di afferenza, comprendendovi impianti, macchinari, attrezzature, mobili, arredi, nonché volumi e riviste e beni immobili ai fini inventariali.
Con la Relazione di irregolarità n. 180/2024 il magistrato relatore aveva rappresentato l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto, chiedendone l’improcedibilità o l’inammissibilità e, in subordine, l’irregolarità. La Procura aveva aderito a tale valutazione. L’agente contabile, costituitosi personalmente, aveva concordato sull’insussistenza dell’obbligo, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del conto anche in relazione alle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito la distinzione tra le due possibili vesti del consegnatario di beni mobili dell’ente. Da un lato l’agente contabile, titolare di un debito di custodia; dall’altro l’agente amministrativo, titolare di un mero debito di vigilanza. Solo il primo è obbligato alla resa del conto giudiziale; il secondo è espressamente escluso da tale obbligo.
Muovendo dall’art. 74 del R.D. n. 2440/1923, la Corte ha richiamato la nozione di “maneggio di denaro ovvero debito di materia”, precisando che per “materia” si intendono i beni mobili e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti degli inventari, secondo il consolidato orientamento di varie sezioni giurisdizionali regionali.
Il debito di custodia — ha osservato la Sezione — si caratterizza per il maneggio di denaro o materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino: è l’esigenza di registrare e rendicontare i movimenti della gestione contabile che impone la presentazione del conto, in esito al quale la Corte provvede al discarico o all’addebito. Il debito di vigilanza attiene invece alla sorveglianza sul corretto impiego di beni dati in uso agli utilizzatori o assegnati agli uffici e destinati all’uso.
Sulla scorta di tale distinzione, la Corte ha escluso l’obbligo di resa del conto per i beni mobili assegnati all’ufficio destinatario, per i beni immobili — rispetto ai quali difetta la presa in carico e lo scarico propri della gestione di magazzino — e per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca, che l’art. 7 del R.D. n. 827/1924 considera immobili ai fini della compilazione degli inventari.
Il convenuto è stato pertanto qualificato agente amministrativo, con conseguente inammissibilità del giudizio di conto. Essendo la pronuncia di rito, la Corte non si è pronunciata sulle spese.
Nota della Redazione
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