Danno erariale da sottoutilizzazione del dipendente civile e riparto paritario (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 15 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno erariale da dispersione delle energie lavorative di un dipendente pubblico sussiste quando la spesa sostenuta a titolo di retribuzione perde la propria utilità per l’interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e remunerazione. La collocazione formale del dipendente “a disposizione” del superiore gerarchico non integra adempimento dell’obbligo di impiego: occorre l’assegnazione di compiti specifici e verificabili. Risponde a titolo di colpa grave il vertice che, pur avendo piena conoscenza della sostanziale inattività del dipendente, ometta di attivarsi con misure di vigilanza e impulso effettive. Il danno va imputato a ciascuno dei soggetti che, nelle rispettive posizioni funzionali, hanno concorso con condotte omissive, senza che rilevi lo scarico reciproco di responsabilità. Il giudice contabile può rideterminare equitativamente l’addebito nell’esercizio del potere riduttivo.
Il Fatto
La vicenda origina dall’appropriazione indebita di denaro pubblico da parte di un dipendente civile addetto alla gestione degli alloggi e alla riscossione delle relative rette presso un’istituzione militare. Accertato l’ammanco, il Comandante dell’Ente, con provvedimento del 25.02.2022, rimuove il dipendente dagli incarichi e lo assegna “a disposizione” del Comandante del Reparto Comando per mansioni amministrative, gestionali e logistiche.
Dall’audizione del dipendente emerge che, dai primi giorni di marzo 2022, non gli viene mai affidato alcun incarico specifico. La Procura contabile apre un autonomo procedimento e contesta ai vertici un danno erariale per sottoutilizzo, quantificato in via equitativa in € 18.551,85, ripartito tra il Comandante dell’Ente e i due Comandanti del Reparto che si sono avvicendati. Uno dei convenuti accetta l’addebito ridotto; per lui la causa è cancellata dal ruolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di nullità della citazione ex art. 87 c.g.c.: l’atto introduttivo riproduce adeguatamente le contestazioni dell’invito a dedurre e dà spazio alle difese, omettendo solo la parte già esposta nella fase istruttoria.
Nel merito, la Corte rileva che le comunicazioni mensili dei Comandanti del Reparto comprovano la piena conoscenza, da parte di tutti i soggetti coinvolti, del persistente “non adeguato impiego” del dipendente. Le difese cadono in contraddizione: da un lato affermano di essersi attivati, dall’altro sostengono che il dipendente fosse comunque impiegato in mansioni (controllo email, aggiornamenti telefonici, disponibilità orale).
Il Collegio esclude ogni rilievo alla giurisprudenza amministrativa sulla legittimità della posizione “a disposizione”, perché il dipendente non è un militare, ma un lavoratore civile assoggettato alle norme del pubblico impiego privatizzato. La messa a disposizione, di natura temporanea, non esonera il datore di lavoro dall’assegnazione di compiti specifici. Irrilevante, e anzi paradossale, l’argomento del rifiuto opposto dal dipendente: non si può subordinare l’ordine di servizio all’assenso del lavoratore.
La Corte ravvisa una catena di condotte omissive gravemente colpose: il Comandante dell’Ente ha omesso di vigilare e sollecitare per un anno intero, nonostante le segnalazioni ricevute; i Comandanti del Reparto, che avevano la diretta disponibilità del dipendente, non si sono attivati per proporne l’impiego effettivo. La responsabilità è ripartita in parti uguali, non essendovi ragioni per diversificare gli addebiti.
Nell’esercizio del potere riduttivo e a fini di giustizia sostanziale, il Collegio ridetermina il danno nella misura del 50% delle competenze fisse corrisposte nel periodo (€ 20.386,64), pari a € 10.193,32, e condanna ciascun convenuto al pagamento di € 3.397,77, oltre rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.