Giudizio di conto improcedibile per difetto della qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 17 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto titoli azionari e partecipativi di enti locali, la qualifica di agente contabile non spetta a chi detiene materialmente i titoli, bensì al soggetto che esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, avendone la disponibilità giuridica. Nel caso delle partecipazioni societarie degli enti locali tale soggetto si individua nel legale rappresentante dell’ente, salvo delega ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, ovvero in chi in concreto abbia esercitato le funzioni di gestione della partecipazione. Ove tale qualifica difetti in capo a chi ha depositato il conto, il giudizio di conto è improcedibile, restando assorbita ogni altra questione di rito e di merito. La compensazione delle spese è consentita, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, anche in applicazione dell’orientamento di Corte cost. n. 77 del 2018.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione dei titoli azionari di un ente locale per l’esercizio 2018. Il Magistrato relatore, con relazione istruttoria, aveva concluso per l’irregolarità del conto, rilevando che la documentazione richiesta non era stata trasmessa e che la resa era stata inviata con il solo conto allegato.
L’ente ha trasmesso la documentazione in ritardo, adducendo problemi di protocollazione della posta certificata. La Procura regionale, nella propria memoria, ha concordato con i rilievi istruttori ma ha anche eccepito il difetto della qualifica di agente contabile in capo al soggetto che aveva depositato il conto, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del giudizio. L’agente contabile, costituitosi, ha invocato la propria buona fede, rappresentando che la redazione del conto era avvenuta secondo la visione tradizionale, al valore nominale delle partecipazioni, e ha chiesto il discarico.
La Motivazione della Corte
La Corte premette il fondamento normativo del giudizio di conto, individuato nel combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016): il primo regola il deposito della relazione di discarico in caso di conto regolare e in pareggio; il secondo si applica quando emerga l’irregolarità del conto, imponendo al Presidente di fissare l’udienza di discussione.
Superata la preliminare ricognizione in ordine ai titoli azionari, pacificamente ricompresi tra i beni mobili per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto, il Collegio scrutinia l’eccezione di improcedibilità formulata dalla Procura e la ritiene fondata.
Difetta, invero, la qualifica di agente contabile in capo al soggetto che ha depositato il conto. Per i valori mobiliari la qualità spetta al legale rappresentante dell’ente, che esercita i relativi diritti; diversamente dai beni materiali, la titolarità e la gestione dei beni immateriali non possono che far capo a tale soggetto. Il riferimento è all’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, secondo cui i diritti del socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Rileva, dunque, non chi ha la materiale disponibilità del titolo, bensì chi esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, vantando rispetto agli strumenti partecipativi la disponibilità giuridica. La Corte richiama il consolidato indirizzo contabile, che muove dalla nozione ampia di “maneggio”: la giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, che imponeva la resa del conto al solo consegnatario materiale dei titoli, individuando l’agente contabile nel soggetto incaricato di esercitare le funzioni di azionista nelle società partecipate. Il riferimento è alle pronunce che la stessa Sezione richiama a conferma di tale orientamento.
Mancando agli atti elementi che consentano di ricondurre il soggetto alla categoria di coloro che esercitano i diritti del socio, non vi è spazio per considerare il giudizio procedibile. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità dell’azione, con assorbimento di ogni altra questione di rito e di merito.
Il Collegio sottolinea, infine, il censurabile “disguido” organizzativo che ha determinato il gravissimo ritardo dell’ente nel riscontro istruttorio, non presidiata essendo la casella di posta certificata per diversi mesi. Quanto alle spese, se ne dispone la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, in applicazione dell’orientamento di Corte cost. n. 77 del 2018.
Nota della Redazione
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