Revocazione contabile inammissibile per giudicato penale sopravvenuto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 92 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza contabile, l’ipotesi di cui all’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. presuppone il rinvenimento, dopo la decisione, di un documento decisivo ad essa preesistente, che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Non può quindi integrare il motivo revocatorio un atto formato successivamente alla sentenza impugnata. Il contrasto di giudicati di cui alla lett. g) della medesima disposizione ricorre solo quando il provvedimento revocando contrasti con un giudicato formatosi in precedenza, non con uno successivo, e presuppone identità di oggetto e di soggetti e unicità di giurisdizione. Il giudicato penale sopravvenuto è pertanto ininfluente, essendo stata espunta dall’ordinamento la pregiudizialità penale. La revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo non è applicabile alle sentenze dei giudici speciali.
Il Fatto
La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti aveva rigettato i gravami proposti da due soggetti, confermando la loro responsabilità erariale, e aveva invece accolto quello di altri due amministratori, prosciolti da ogni addebito. La contestazione riguardava spese indebite di locazione sostenute da una società in house della Regione Autonoma Sardegna: dopo l’individuazione dell’immobile ritenuto idoneo, era stata estesa la locazione a un ulteriore piano, con aggravio di costo e metratura ritenuta eccessiva rispetto ai parametri dimensionali di settore e alla determina autorizzatoria regionale.
I due condannati hanno proposto ricorso per revocazione, depositando la sentenza del Tribunale ordinario che li aveva assolti, con formula “perché il fatto non sussiste”, dai reati loro ascritti. Hanno dedotto l’errore di fatto risultante dagli atti, l’intervenuto contrasto di giudicati sui medesimi fatti materiali e la violazione delle guarentigie convenzionali. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
I giudizi, proposti avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti ai sensi dell’art. 184 c.g.c.. La Sezione ha esaminato congiuntamente i motivi, muovendo dai presupposti delle fattispecie revocatorie invocate.
Quanto alla lett. d) dell’art. 202 c.g.c., la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, propria e della Cassazione, secondo cui l’ipotesi presuppone il rinvenimento, dopo la sentenza impugnata, di un documento decisivo preesistente, non prodottosi per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario. Il documento “rinvenuto” deve essere già venuto a esistenza prima o nel corso del giudizio. Nel caso concreto, la sentenza penale invocata era successiva alla decisione revocanda e dunque non poteva fondare il motivo.
Sul dedotto contrasto di giudicati, la Corte ha ribadito che la sentenza può essere revocata solo se in contrasto con un giudicato formatosi precedentemente e non con uno successivo, essendo il giudicato sopravvenuto ininfluente. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la possibilità di giudicati contrastanti è risolta dal sistema solo nell’ambito della medesima giurisdizione, mentre tra giurisdizioni diverse non è prevista alcuna soluzione. Nel caso di specie mancava l’unicità di giurisdizione.
La Corte ha poi escluso che la decisione impugnata fosse fondata sulla supposizione di un fatto. Il giudice di appello aveva ampiamente trattato le questioni, richiamando la circolare dell’Agenzia del Demanio sul rapporto metri quadri per addetto e rilevando il superamento del parametro ottimale e la spesa non giustificata dalle esigenze funzionali. I ricorrenti, in realtà, riproponevano censure di merito già smentite.
Quanto ai motivi relativi alla cessazione della qualifica di responsabile unico del procedimento, la Corte ha osservato che la censura era smentita dalla documentazione in atti, dalla quale emergeva che il tecnico aveva sottoscritto la certificazione di congruità proprio nella qualità di RUP. Non sussisteva quindi alcuna svista del giudice, poiché l’errore di fatto deve consistere in una falsa percezione emergente dagli atti con immediatezza, risultando incompatibile con qualsiasi attività valutativa.
Infine, la Sezione ha rilevato che la revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, introdotta per le decisioni dei giudici ordinari, non è applicabile alle sentenze dei giudici speciali. I ricorsi riuniti sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei soccombenti alle spese e al pagamento di una somma in favore dello Stato.
Nota della Redazione
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