Omesso riversamento dell’imposta di soggiorno e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 28 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione contabile della Corte dei conti sull’albergatore tenuto al riversamento dell’imposta di soggiorno, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell’imposta. Tra il gestore e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, avulso da quello tributario. Il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata: la prova della condotta causativa di danno è raggiunta quando risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione. L’omesso riversamento configura un danno erariale per la minore entrata tributaria dell’ente locale, risarcibile con vincolo di solidarietà passiva in caso di dolo.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio una società titolare di due strutture ricettive e il suo amministratore unico, per il mancato riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno riscossa a carico degli ospiti dal 2013 al 2017. Le indagini, delegate alla Guardia di Finanza, hanno accertato l’omissione in relazione alle due strutture alberghiere gestite dalla società.

La società, dopo aver ottenuto la rateizzazione del debito, aveva pagato solo alcune rate, interrompendo poi i versamenti; ne è conseguita la revoca della rateizzazione e l’emissione di nuovi avvisi di intimazione. La Procura ha quantificato il danno in 25.022,49 euro e ha chiesto la condanna in solido dei convenuti. Questi non si sono costituiti in giudizio e sono rimasti contumaci.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha accertato la regolarità delle notifiche dell’atto di citazione, perfezionate nei confronti di entrambe le convenute, e ha dichiarato la loro contumacia.

Nel merito della giurisdizione, la Sezione ha richiamato la propria sentenza n. 325/2021, che ha affermato la giurisdizione contabile sull’albergatore tenuto al versamento dell’imposta di soggiorno anche dopo l’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020. Nello stesso senso si è espressa la posizione consolidata delle Sezioni d’appello della Corte, da ultimo Sez. II centr. app. n. 34/2024.

La Corte ha fondato il rapporto di servizio sulla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che con ordinanza n. 19654/2018 ha chiarito come i regolamenti comunali affidino al gestore della struttura ricettiva attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, instaurando tra il gestore e il Comune un rapporto di servizio pubblico con compiti contabili, avulso da quello tributario sebbene a esso funzionalizzato.

Nel caso concreto, la società aveva omesso di riversare parte dell’imposta riscossa tra il 2013 e il 2017, per un importo pari a 25.022,49 euro, in violazione dell’obbligo previsto dall’art. 6 del regolamento del Comune approvato con delibera del Consiglio comunale n. 164 del 13 dicembre 2012. Le convenute, contumaci, non hanno fornito la prova liberatoria, consistente nella documentazione dei riversamenti contestati o nella riconducibilità dell’omissione a cause a esse non imputabili.

Il Collegio ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico del dolo, inteso come intenzionalità della violazione dell’obbligo di riversamento. Quanto alla determinazione del danno, la quantificazione operata dalla Procura è stata ritenuta corretta, in quanto riscontrata dall’annotazione della Guardia di Finanza e corrispondente al debito residuo delle due strutture. La Corte ha quindi accolto la domanda e condannato in solido le convenute al pagamento della somma, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese di giudizio secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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